Certificazione accreditata o "autodichiarazione"?

Certificazione accreditata o “autodichiarazione”? Pur aumentando le “gare GPP”, conformi ai CAM del MinAmbiente, restano alcune “ombre” legate al diverso valore dei mezzi di verifica. Le Aziende pertanto devono fare attenzione nello scegliere lo strumento più efficace (e valido) per promuovere il proprio prodotto con contenuto di riciclato nelle gare pubbliche.

Gli schemi di certificazione accreditati e le “autodichiarazioni ex 14021”

Le norme per l’ammissibilità delle certificazioni ambientali nell’ambito delle gare GPP sono fissate dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016), in particolare all’articolo 82, che richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo “accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Come noto, l’accreditamento è sempre e solo “schema specifico“: deve esserci, per dirla con semplicità, sempre uno schema di certificazione accreditato (da Accredia o Ente analogo), in base al quale l’Ente di certificazione ha chiesto e ottenuto l’abilitazione a rilasciare le certificazioni.
Solo a queste condizioni la certificazione svolge il (fondamentale!) ruolo di presunzione di conformità (=in sede di gara l’Ente appaltante assume il certificato rilasciato come prova della conformità ai requisiti richiesti, senza dover effettuare altre verifiche).

E’ per questi motivi che le auto-dichiarazioni sul contenuto di riciclato, seppur asseverate da Ente di certificazione, non possano essere considerate come mezzo di presunzione di conformità dalla Stazione appaltante, perché l’autodichiarazione non è (e non potrebbe essere) uno schema di certificazione sotto accreditamento, con tutte le garanzie che ne discendono. 
Però ciò non significa che le autodichiarazioni non siano ricevibili: semplicemente non funzionano come mezzo di presunzione della conformità (esentando quindi la Stazione appaltante da qualsiasi altra verifica). L’art. 82 infatti ammette al comma 2 la presentazione di “altri mezzi di prova appropriati, compresa documentazione tecnica del fabbricante (…)“: in questo caso compete alla commissione di gara valutare il contenuto della documentazione, la sua appropriatezza e validità, comprese quindi le autodichiarazioni ex 14021.

 

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