Riforma Codice dei contratti pubblici in arrivo (ma sui CAM restringe fissando soglie e categorie?)

Entro sei mesi il Governo deve riformare il Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) secondo le linee direttrici della legge 21 giugno 2022 n. 78 (che è entrata in vigore il 9 luglio 2022; quindi la scadenza per la riforma è il 9 gennaio 2023).

La finalità è quella di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Punto clou della delega al Governo, la semplificazione delle procedure per  investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, (in linea con obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile).

E quindi, il Governo dovrà individuare misure per garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi.

Quindi confermata l’obbligatorietà dei CAM, con la novità che questi ultimi verranno “differenziati per tipologie ed importi”. Si tratta di un ritorno al passato, pre riforma del 2017, quando i CAM venivano applicati in percentuali sul valore della gara, a seconda dell’oggetto e dell’importo della gara?

Nella bozza di schema preliminare del Codice dei contratti pubblici, al vaglio del Consiglio di Stato nella sua versione datata 20 ottobre 2022, sembra rafforzarsi il ruolo del criteri ambientali minimi.

L’articolo 83, comma 2, dello schema preliminare prevede infatti che i bandi di gara debbano indicare i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57, comma 2.

E quindi seppur si rileva che in questa bozza il riferimento ai Cam nell’articolo 57, comma 2, sia sparito, si deve comunque sottolineare come la previsione del vigente Codice appalti (Dlgs 50/2016) preveda al suo articolo 34 che le stazioni appaltanti debbano inserire almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Cam mentre i criteri premianti debbano essere tenuti in considerazione.

E quindi il riferimento del nuovo articolo 83 sembra sì più generico ma forse più incisivo. Si attende la versione definitiva per meglio pronunciarsi.

All’articolo 100 della bozza di modifica del Codice dei contratti pubblici (relativo ai requisiti speciali) si legge che gli operatori economici devono essere qualificati. Per ottenere o rinnovare la qualificazione gli operatori devono essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

 

In seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di CAM ci sarà dato un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione (come già avviene negli ultimi CAM pubblicati).

Molto interessante, sempre guardando al rispetto dei CAM, la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, di misure che garantiscano il rispetto di criteri ambientali minimi vigenti in Italia. Previsione che andrà meglio compresa nella sua concreta portata.

Fra le novità più rilevanti, inoltre, la revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore (compreso il controllo sull’applicazione dei criteri ambientali minimi) e di supporto alle stazioni appaltanti.

Poi, la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, per giungere ad una loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse.

Viene anche incoraggiato il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione.