L’Agcom (Autorità garante per la concorrenza e il mercato) ha sanzionato, con un provvedimento del 29 luglio 2025, un’azienda del fast fashion che utilizzava il claim “riciclato”, per condotta integrante greenwashing.
L’azienda sanzionata infatti pubblicava sul proprio sito di e-commerce claim relativi a “materiali riciclati” che presentavano caratteristiche ingannevoli ed omissive. Sul sito non erano, infatti, fornite informazioni chiare e complete, ma parziali e confusorie, sull’effettiva sostenibilità dei capi di abbigliamento della linea, sulla quantità di materiali di provenienza responsabile/ecosostenibili utilizzati per realizzare ogni singolo capo, omettendo informazioni rilevanti inerenti al loro impatto ambientale complessivo.
Il Codice del consumo italiano sanziona infatti ai suoi articoli 20, 21 e 22 le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, ossia quelle che contengono informazioni false o idonee a trarre in inganno il consumatore.
L’affermazione che un prodotto abbia un “contenuto di riciclato” va quindi provato. Si ricorda che ai sensi della nuova Direttiva sul greenwashing (2024/825) vi è un elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali e associate al greenwashing e tra queste vi è quella esibire un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione.
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