Glossario

Processo: insieme di attività correlate o interattive che trasformano gli input in output.

Prodotto: è il risultato di un processo e il bene oggetto della certificazione REMADE®, i cui componenti sono
costituiti in tutto, o in parte, da materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti. Il prodotto certificato può essere un
materiale, un semilavorato o prodotto finito. Non costituisce parte del prodotto l’imballaggio adibito a contenere e a
proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; l’imballaggio
può essere un prodotto sottoposto a certificazione.

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al
fine di facilitarne il trattamento specifico.

Rebranding: processo per cui un prodotto o un servizio sviluppato e distribuito con un nome, un marchio, una marca o sotto il nome di una ditta, viene reimmesso nel mercato sotto un altro nome o una diversa identità, senza
che vengano in alcun modo alterati la sua composizione e il processo produttivo.

Recupero di materia:qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere
materiali da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia.

Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero
di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

Rigenerazione di oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e
degli additivi contenuti in tali oli.

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Simbiosi industriale: interazione tra diversi stabilimenti produttivi finalizzata a massimizzare il riutilizzo delle risorse
normalmente considerate scarti (rifiuti e sottoprodotti). In un’ottica di simbiosi industriale gli scarti prodotti da
un’impresa sono riutilizzati da un’altra per sostituire input produttivi o per essere trasformati in nuovi prodotti destinati
al mercato finale.

Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale
pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.

Tracciabilità: processo che tiene traccia dell’origine e della provenienza dei materiali e della materia riciclata, recuperata e
sottoprodotti durante la fabbricazione e fino all’uscita del prodotto finito certificato REMADE®, nonché le successive
modalità con le quali il prodotto viene contraddistinto nella distribuzione e nella vendita. La tracciabilità di un prodotto
certificato REMADE® deve essere verificabile da qualsiasi soggetto esterno in qualsiasi momento nell’arco del periodo
di validità della certificazione.

Contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotti: proporzione, in massa, all’interno di un prodotto, di materiale che deriva da un’operazione di riciclo e/o reimpiego di sottoprodotti.

Codice europeo del rifiuto (CER): codice numerico costituito da 3 coppie di cifre assegnato dal produttore di rifiuto per classificare lo stesso, prima che sia allontanato dal luogo di produzione. L’Elenco dei CER è riportato nell’allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/2006, che traspone il contenuto della Decisione 2014/955/Ce e introduce il nuovo elenco europeo dei rifiuti (la natura di questo atto comunitario non richiede un atto nazionale di recepimento).

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. q)]

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. r)]

Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. u)]

Riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui vengono utilizzati rifiuti non pericolosi idonei per scopi di bonifica in aree escavate o per interventi ingegneristici e paesaggio, impiegati al posto di altri materiali che non sono rifiuti, qualora idonei e nella misura strettamente necessaria;

Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. a) è generato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione;
  2. b) è certo che sarà utilizzato nel corso dello stesso processo di produzione o di uno successivo, da parte del produttore o di terzi;
  3. c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. d) l’ulteriore utilizzo è legale e non porterà a impatti negativi sull’ambiente o la salute umana. [Dlgs. 152/2006, art. 184-bis]

Tali condizioni devono essere provate da chi intende qualificare una sostanza o un oggetto come sottoprodotto. Sono sottoprodotti altresì le tipologie di sostanze od oggetti che corrispondono ai criteri qualitativo o quantitativi stabiliti da decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per la dimostrazione dell’esistenza di un sottoprodotto si fa riferimento al Dm. Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 e alla Circolare esplicativa Ministero Ambiente 30 maggio 2017, n. 7619 e ai criteri e modalità ivi previste.

End of waste: rifiuto che cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi i criteri specifici adottati, in accordo con le condizioni poste dall’articolo 184-bis, Dlgs. 152/2006) da atti comunitari o, in mancanza, da decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more dell’adozione delle disposizioni comunitarie o nazionali, continuano ad applicarsi i decreti 5 febbraio 1998 (recupero semplificato di rifiuti non pericolosi), 12 giugno 2012, n, 161 (recupero semplificato di rifiuti pericolosi), 17 novembre 2005, n. 269 (recupero dei rifiuti provenienti dalle navi). [Dlgs. 152/2006, art. 184-ter]

Categoria merceologica: uno o più raggruppamento/i di beni aventi la medesima funzione in termini di utilizzo o in termini di caratteristiche funzionali rispetto alle modalità di impiego e/o di utilizzo. Una categoria merceologica può avere delle sottocategorie che ne definiscono in modo più puntale le funzioni d’uso o modalità di impiego rispetto alla categoria merceologica generale.

Green public Procurement (o “Appalti verdi”): l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. In Italia il GPP è stato reso obbligatorio dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, art. 34), all’interno del quale sono riconosciute come mezzo di prova le certificazioni ambientali di prodotto dotate di elevati requisiti di affidabilità.

Economia Circolare: “(…) un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, sia per quanto riguarda i flussi biologici, sia per quelli tecnici” (Ellen MacArthur Foundation). Dal punto di vista dei materiali, un’Economia circolare si raggiunge mettendo in campo azioni per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e prevenire o ridurre l’impatto negativo legato alla generazione e gestione dei rifiuti, attraverso il riciclo degli stessi nonché il reimpiego degli scarti della produzione e lavorazione, permettendone la valorizzazione e l’innovazione continua. Queste azioni sono ritenute efficaci per ridurre la dipendenza dell’Europa dall’importazione di materie prima e migliorare l’ambiente complessivo e il benessere dei cittadini.

Gestione dei rifiuti: attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, ai sensi di quanto indicato dal Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. n).

Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. d)];

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. m].

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. p].

Centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. mm].

Materiale riciclato: materiale che deriva dal trattamento e/o da un’operazione di trasformazione di rifiuti, siano essi di origine domestica, commerciale o industriale, per essere trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto. E’ escluso il riutilizzo di scarti e materiali generati in un processo di lavorazione e in grado di essere reimmessi all’interno dello stesso processo che lo ha generato.

Criteri ambintali minimi (CAM): decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare contenenti i requisiti ambientali per le specifiche categorie di servizi, forniture e prodotti. Le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’articolo 34 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) ad integrare le disposizioni dei CAM in vigore nella documentazione progettuale e di gara.

CAM “Rifiuti”: Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, emenati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (GU. n. 58 dell’11 marzo 2014).

ReMade in Italy: certificazione di prodotto sotto accreditamento (ACCREDIA) per la verifica del contenuto di riciclato in un materiale o prodotto finito. La certificazione ReMade in Italy è conforme ai requisiti posti dal Codice Appalti per le ecoetichettature (art. 69) ed è espressamente prevista dai CAM per la prova del requisito sul contenuto di riciclato nei materiali e/o prodotti.