DISCIPLINARI TECNICI REMADE IN ITALY®
GUIDE ALLE REVISIONI DEI DISCIPLINARI
SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTI
ACCREDIA: requisiti, norme e documenti per l’accreditamento ReMade in Italy
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FAQ - CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY
FEE
Le FEE sono determinate sulla base della Tabella 1 (punto 6.1 DT RMI_Produttori). Se l’Azienda chiede di aggiungere altri prodotti e questa aggiunta determina un “salto di classe”, le FEE (per l’anno o gli anni successivi) saranno determinate sulla base della nuova classe.
Sottoprodotti
L’auto-dichiarazione non è sufficiente. ll DT ReMade_Produttori indica, all’art. 4.3.2.2 Sottoprodotti, che la prova del sottoprodotto si può dare (alternativamente) con:
a) un contratto tra il produttore del sottoprodotto e gli utilizzatori. Dal contratto si devono
evincere le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione (che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo);
oppure, in mancanza
b) una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all’allegato 2 al Dm 264/2016. Delle schede deve essere fornita evidenza del loro invio alle Camere di Commercio.
Benché il DT non preveda una forma specifica, è indispensabile che siano indicate espressamente:
– i riferimenti atti a identificare entrambe le parti, cioè produttore del sottoprodotto e utilizzatore (nell’intestazione);
– le caratteristiche tecniche dei sottoprodotti;
– le modalità di utilizzo (es. per la produzione del materiale da certificare);
– le condizioni della cessione (titolo gratuito, oneroso).
Il contratto deve essere datato e firmato da entrambe le parti.
Quindi, in mancanza del contratto, il produttore può compilare la scheda tecnica che deve contenere tutte le informazione dell’allegato 2 del Dm. 264/2016. Questa scheda deve essere inviata alla Camera di Commercio per il caricamento sul portale: https://www.ecocamere.it/adempimenti/sottoprodotti
Non è richiesta la pubblicazione ma solo prova dell’invio (mail che si riceve al caricamento dei dati).
Alla pagina www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica/ è presente la scheda tecnica di cui all’allegato 2 del Dm. 264/2016; in ogni caso la forma per la predisposizione di tale scheda tecnica da parte dell’Organizzazione è libera; l’importante è che ci siano le informazioni riportate e il caricamento sul portale.
E’ essenziale sottolineare il fatto che questa dichiarazione vale solo al fine di ottenere la certificazione ReMade in Italy, così come espressamente riportato nel Disciplinare tecnico e non ai fini della qualificazione dei materiali come sottoprodotti. Il rispetto della normativa, contenuta nel Codice ambientale e leggi collegate, si presume come assolto. Vedete voi se vale la pena ribadirlo ai clienti.
PRODUZIONE NON ANCORA AVVIATA
E’ possibile certificare i prodotti. Tuttavia, entro l’anno di validità della certificazione e prima del primo riesame dovrà essere eseguita una verifica suppletiva per accertare che le dichiarazioni effettuate siano coerenti con l’effettiva messa in produzione. In altre parole, la produzione dovrà
essere avviata entro pochi mesi dal rilascio della certificazione.
Se la verifica suppletiva evidenzierà difformità, dovranno essere corrette, altrimenti il certificato decadrà.
Quindi nel preventivo sarà necessario inserire una giornata in più per la visita suppletiva da eseguire entro l’anno.