Disciplinari Tecnici REMADE®

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NUOVI DISCIPLINARI REMADE 2.0 (in fase di transizione)

REV 2.0_2023

Requisiti per la certificazione REMADE

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Allegato al DT Produttori
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DISCIPLINARI IN USO

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GAP Analysis norma UNI 15343:2008 NEW!

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NUOVI DISCIPLINARI REMADE 2.0 (in fase di transizione)

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DISCIPLINARI IN USO

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REV 2.0_2023

DISCIPLINARI IN USO

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GUIDE ALLE REVISIONI DEI DISCIPLINARI TECNICI

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FAQ - CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY

FEE

Le FEE sono determinate dalla Tabella 1 (punto 6.1 DT RMI_Produttori). L’applicazione di aumenti/riduzioni è a discrezione dell’Ente (al punto 6.2 sono indicate possibili casistiche, ma l’effettiva applicazione dipende anche dalle relazioni che l’Ente ha o intraprende con l’Organizzazione, anche in relazione ad altre certificazioni ecc.). Quindi aumenti/riduzioni non incidono sulla determinazione delle FEE che rimane quella della Tabella 1, come espressamente indicato nel DT Produttori_vers05 (punto 6.1).

La verifica documentale è prevista solo nella verifica iniziale, a meno che non vi siano nuovi prodotti o modifiche del processo. In ogni caso però la durata minima dell’audit è sempre di 1 gg.
Nel caso in cui la riduzione dei tempi derivi dalla mancanza della fase documentale nelle verifiche di sorveglianza, le FEE tengono conto dell’effettiva durata dell’audit (che però non può mai essere inferiore a 1 gg).
Invece, eventuali riduzioni o aumenti dei tempi di verifica applicati a discrezione dell’Ente (per esempio, per la presenza di altre certificazioni), non incidono sulla determinazione delle FEE, per le quali si fa esclusivamente riferimento alla Tabella 1 (punto 6.1 DT RMI_Produttori).

Nel caso di richiesta di inserimento di nuovi prodotti da parte dell’Organizzazione, tra quelli certificati, può avvenire:

  • i nuovi prodotti sono oggetti di audit nel corso della visita di sorveglianza programmata, con analisi documentale e visita in sito. La visita di sorveglianza annuale non può essere anticipata per più di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale;
  • si procede all’emissione di un nuovo certificato per l’Organizzazione, con conseguente conteggio separato delle FEE.

Sottoprodotti

L’auto-dichiarazione non è sufficiente. ll DT ReMade_Produttori indica, all’art. 4.3.2.2 Sottoprodotti, che la prova del sottoprodotto si può dare (alternativamente) con:
a) un contratto tra il produttore del sottoprodotto e gli utilizzatori. Dal contratto si devono
evincere le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione (che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità  economica o di altro tipo);
oppure, in mancanza
b) una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all’allegato 2 al Dm 264/2016. Delle schede deve essere fornita evidenza del loro invio alle Camere di Commercio.
Benché il DT non preveda una forma specifica, è indispensabile che siano indicate espressamente:

– i riferimenti atti a identificare entrambe le parti, cioè produttore del sottoprodotto e utilizzatore (nell’intestazione);
– le caratteristiche tecniche dei sottoprodotti;
– le modalità di utilizzo (es. per la produzione del materiale da certificare);
– le condizioni della cessione (titolo gratuito, oneroso).

Il contratto deve essere datato e firmato da entrambe le parti.

Quindi, in mancanza del contratto, il produttore può compilare la scheda tecnica che deve contenere tutte le informazione dell’allegato 2 del Dm. 264/2016. Questa scheda deve essere inviata alla Camera di Commercio per il caricamento sul portale: https://www.ecocamere.it/adempimenti/sottoprodotti
Non è richiesta la pubblicazione ma solo prova dell’invio (mail che si riceve al caricamento dei dati).
Alla pagina www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica/ è presente la scheda tecnica di cui all’allegato 2 del Dm. 264/2016; in ogni caso la forma per la predisposizione di tale scheda tecnica da parte dell’Organizzazione è libera; l’importante è che ci siano le informazioni riportate e il caricamento sul portale.
E’ essenziale sottolineare il fatto che questa dichiarazione vale solo al fine di ottenere la certificazione ReMade in Italy, così come espressamente riportato nel Disciplinare tecnico e non ai fini della qualificazione dei materiali come sottoprodotti. Il rispetto della normativa, contenuta nel Codice ambientale e leggi collegate, si presume come assolto. Vedete voi se vale la pena ribadirlo ai clienti.

PRODUZIONE NON ANCORA AVVIATA

E’ possibile certificare i prodotti. Tuttavia, entro l’anno di validità della certificazione e prima del primo riesame dovrà essere eseguita una verifica suppletiva per accertare che le dichiarazioni effettuate siano coerenti con l’effettiva messa in produzione. In altre parole, la produzione dovrà
essere avviata entro pochi mesi dal rilascio della certificazione.
Se la verifica suppletiva evidenzierà difformità, dovranno essere corrette, altrimenti il certificato decadrà.
Quindi nel preventivo sarà necessario inserire una giornata in più per la visita suppletiva da eseguire entro l’anno.