I CAM e Remade in Italy
La certificazione ReMade in Italy e i CAM
L’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) è obbligatoria secondo l’articolo 34 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016): le pubbliche amministrazioni devono includere nelle procedure di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali in questi contenute, per l’intero importo posto a base di gara.
In generale, quando nei CAM sono richiesti materiali e prodotti con contenuto di riciclato, è sempre prevista la certificazione ReMade in Italy come mezzo di prova, qualunque sia il settore (si vedano schemi sotto).
Per quanta riguarda in particolare il tema delle certificazioni ambientali, il Ministero della Transizione ecologica ha recepito nei CAM le prescrizioni del Codice degli Appalti (n particolare quelle degli articoli 69 e 82), per cui solo le certificazioni dotate del massimo grado di attendibilità e accreditate possono svolgere la funzione di mezzo di presunzione della conformità dei criteri ambientali fissati. Tale requisito generale è espresso, per ogni documento riportante i criteri ambientali minimi per i diversi settori disciplinati, nel paragrafo iniziale denominato “Oggetto e struttura del documento”.
Una panoramica sui CAM e le previsioni sul contenuto di riciclato (soddisfatte dal possesso della certificazione ReMade in Italy).
DM. 11 ottobre 2017 – Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici | |
Quali categorie riguarda | Appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri. |
SPECIFICHE TECNICHE (2.4) | |
Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (2.4.1) | |
Materia recuperata o riciclata (2.4.1.2) | Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Criteri specifici per i componenti edilizi (2.4.2) | |
Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati (2.4.2.1) | I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Laterizi (2.4.2.2) | I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Sostenibilità e legalità del legno (2.4.2.3) | Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Ghisa, ferro, acciaio (2.4.2.4) | Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Componenti in materie plastiche (2.4.2.5) | Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate: |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Murature in pietrame e miste (2.4.2.6) | Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l’uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti). |
Tramezzature e controsoffitti (2.4.2.7) Isolanti termici ed acustici (2.4.2.8)* | Le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di sistemi a secco quali tramezzature e controsoffitti, devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate. Se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito. |
Specifiche tecniche del cantiere (2.5) | |
Materiali usati nel cantiere (2.5.2) | I materiali usati per l’esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. |
L’offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4. (tra cui, ReMade in Italy). | |
Clausole contrattuali (2.7) | |
Oli lubrificanti a base rigenerata (2.7.4.2) | Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
* Il requisito è condizione necessaria per permettere agli interventi di isolamento termico degli edifici di accedere al “Superbonus 110%“, alle condizioni fissate dalla legge.
DM. 11 gennaio 2017 – Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni | |
Quali categorie riguarda | Tutti i tipi di arredi per interni, es. mobili per uffici pubblici e arredi scolastici, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale. |
SPECIFICHE TECNICHE | |
Sostenibilità e legalità del legno (3.2.6) | Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Plastica riciclata (3.2.7) | Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Imballaggio (3.2.12) | L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 “Packaging – Marking and material identification system”. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
DM. 11 ottobre 2017 – Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni | |
Quali categorie riguarda | A titolo esemplificativo per articoli di arredo urbano si intendono: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico. |
SPECIFICHE TECNICHE | |
A.1 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato. | Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile. Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica – gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato | Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica devono avere almeno il 50% di contenuto di riciclato (per lo stampaggio rotazionale, 30%). Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma devono avere almeno il 50% di contenuto di riciclato. Gli articoli o i semilavorati che compongono l’articolo, composti da miscele plastica-legno, gommaplastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo. Tutti i criteri ambientali sono soddisfatti dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
5.2.1 Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma, plastica-legno: contenuto di riciclato minimo | Gli articoli o i semilavorati di cui sono costituiti gli articoli di plastica, gomma, miscele plastica-gomma, miscele di plastica-legno debbono essere conformi alle norme tecniche di riferimento, ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato per una percentuale minima del 50% rispetto al loro peso (per plastica a stampaggio rotazionale, 30%). Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
CRITERI PREMIANTI | |
5.3.2 Maggiore contenuto di materiale riciclato | Si assegnano punti all’offerta di prodotti “X”32 di plastica o gomma o miscele plastica-gomma o miscele di plastica-legno che garantiscano le prestazioni della normativa tecnica pertinente e che contengano una maggiore percentuale, in ogni caso superiore al 50%, di materiale riciclato rispetto al peso complessivo del manufatto. Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
DM. 11 gennaio 2017 – Forniture di prodotti tessili | |
Quali categorie riguarda | Per prodotti tessili si intendono: • capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi); • prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia; • dispositivi di protezione individuale. |
SPECIFICHE TECNICHE | |
Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate (4.2.4) | Si assegna un punteggio pari a X ai prodotti tessili, con i requisiti prestazionali conformi a quanto in indicato nel criterio 4.1.7 “Durabilità e caratteristiche tecniche” (o altrimenti indicate nel capitolato d’appalto) e con caratteristiche estetico funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, che siano derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo o costituiti da tessuti riciclati. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
DM. 17 maggio 2018 – Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle | |
Quali categorie riguarda | – Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura Ce); – Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione; – Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, conpuntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S); – Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente; – Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8). |
SPECIFICHE TECNICHE (criteri premianti) | |
Componenti tessili costituiti da fibre riciclate (2.4.5) | Vengono valorizzati con punteggio premiante le calzature, gli accessori e articoli in pelle costituite da fibre tessili riciclate (sia naturali che sintetiche) o da fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico. Nota. Il criterio è applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere “tecnico” ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali ad es. nel caso di dispositivi di protezione specifici. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Materiali polimerici (par. 2.4.6) | Vengono valorizzate con punteggio premiante le suole che contengono PVC riciclato. |
Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
DM. 29 gennaio 2021 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti | |
Oggetto | Affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e ad uso sanitario e quelli relativi alle forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l’igiene personale. |
Clausole contrattuali | |
Prodotti ausiliari per l’igiene | Se per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l’uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio (PEFC) o equivalenti, o dell’etichetta ReMade in Italy (con classe A o A+). |
Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione duso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore). Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. | |
Criteri premianti | Uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato: Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detergenti con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività. Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy. |
Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l’igiene personale | I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled, Riciclato PEFC® , certificato PEFC®) o delletichetta ReMade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+. |
DM. 17 ottobre 2019 – Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro | |
Oggetto | Il decreto promuove la preparazione per il riutilizzo delle cartucce per la stampa e la copia, prevedendo l’affidamento del «servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce toner e cartucce d’inchiostro rigenerate» oppure l’acquisto, da parte delle stazioni appaltanti, di una quota minima di «cartucce rigenerate» vale a dire di cartucce derivanti da un processo di sostituzione delle parti usurate o malfunzionanti e/o di riempimento della polvere o dell’inchiostro di cartucce esaurite. |
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO | |
3. Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 | Le cartucce rigenerate devono essere pari, in numero, ad ameno il 30% del fabbisogno ed essere in possesso un’etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti. Sul punto si rimanda anche alla Circolare esplicativa pubblicata sul sito del MITE. |
Le certificazioni ambientali e il GPP (Green Public Procurement)
ReMade in Italy è espressamente riconosciuta nei recenti CAM “Criteri Ambientali Minimi” emanati dal Ministero della Transizione cologica per disciplinare i criteri ambientali per settore di acquisto, che devono essere applicati obbligatoriamente dalle Pubbliche amministrazioni (ai sensi del Codice Appalti, Dlgs. 50/2016, art. 34). La certificazione ReMade in Italy è ammissa in sede di gara per la prova del contenuto di riciclato in un materiale, semilavorato o manufatto. La certificazione ReMade in Italy è utile per qualificare negli Appalti pubblici i prodotti aventi un contenuto di riciclato, appartenenti a qualsiasi settore come l'edilizia, l'arredo e il tessile, ma anche arredo urbano, cancelleria, materiali per costruzione e manutenzione di strade, oli lubrificanti, imballaggi e tanto altro ancora.
Il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs. 56/2017) rende obbligatorio il GPP, cioè impone alle Pubbliche amministrazioni di acquistare prodotti e servizi ecosostenibili (i cd. “Appalti verdi”, o Green public procurement – GPP).
Gli “Appalti verdi” devono seguire le prescrizioni contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi), decreti del Ministero dell’Ambiente che definiscono procedure, modalità e caratteristiche ambientali di ogni categoria di acquisto della Pubblica amministrazione.
In questo contesto, il Codice Appalti attribuisce un ruolo centrale alle certificazioni ambientali, che, a determinate condizioni, possono facilitare l’accesso dei prodotti ecosostenibili agli “Appalti verdi”: un prodotto in possesso di una certificazione con un alto livello di credibilità (accreditata) si presume conforme alle richieste di un appalto verde, con un rilevante sgravio di impegni per l’Azienda partecipante e conseguente facilitazione per un eventuale risultato favorevole.
Gli schemi di certificazione accreditati e le “autodichiarazioni ex 14021”
Le norme per l’ammissibilità delle certificazioni ambientali nell’ambito delle gare GPP sono fissate dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016), in particolare all’articolo 82, che richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo “accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Come noto, l’accreditamento è sempre e solo “schema specifico“: deve esserci, per dirla con semplicità, sempre uno schema di certificazione accreditato (da Accredia o Ente analogo), in base al quale l’Ente di certificazione ha chiesto e ottenuto l’abilitazione a rilasciare le certificazioni.
Solo a queste condizioni la certificazione svolge il (fondamentale!) ruolo di presunzione di conformità (=in sede di gara l’Ente appaltante assume il certificato rilasciato come prova della conformità ai requisiti richiesti, senza dover effettuare altre verifiche).
E’ per questi motivi che le auto-dichiarazioni sul contenuto di riciclato, seppur asseverate da Ente di certificazione, non possano essere considerate come mezzo di presunzione di conformità dalla Stazione appaltante, perché l’autodichiarazione non è (e non potrebbe essere) uno schema di certificazione sotto accreditamento, con tutte le garanzie che ne discendono. Pertanto le autodichiarazioni sul contenuto di riciclato non sono conformi all’art. 82 e non possono essere richieste come mezzo di prova. Però ciò non significa che le autodichiarazioni non siano ricevibili: semplicemente non funzionano come mezzo di presunzione della conformità (esentando quindi la stazione appaltante da qualsiasi altra verifica). L’art. 82 infatti ammette al comma 2 la presentazione di “altri mezzi di prova appropriati, compresa documentazione tecnica del fabbricante (…)“: in questo caso compete alla commissione di gara valutare il contenuto della documentazione, la sua appropriatezza e validità, comprese quindi le autodichiarazioni ex 14021.
I CAM emanati dal Ministero della Transizione ecologica riportano esempi di certificazioni per ogni requisito ambientale ma, essendo fonti normative subordinate al Codice appalti devono a quest’ultimo conformarsi, con la conseguenza della disapplicazione in caso di difformità.
Si fa presente che i nuovi CAM emanati dal Ministero della Transizione ecologica non riportano più le autodichirazioni ex 14021 come mezzo di prova, conformandosi correttamente alla previsioni del Codice appalti.
Cosa significa accreditamento di uno schema di certificazione
L’accreditamento è l’”Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.” (Regolamento CE 765/2008).
La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione degli Organismi di certificazione viene indicata con il termine “accreditamento”, unica garanzia di competenza specifica, trasparenza, correttezza e indipendenza.
Si tratta di procedure eseguite da Enti di parte terza (l’Ente di accreditamento in Italia è ACCREDIA) che si assumono l’onere di accertare l’oggettiva aderenza da parte degli organismi di certificazione alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l’attività (norme armonizzate, disciplinari tecnici ecc). (Fonte: UNI).
L’accreditamento della certificazione è il mezzo più idoneo per garantire la totale attendibilità delle informazioni riportate nel certificato.
Inoltre, solo l’accreditamento garantisce il mutuo riconoscimento internazionale dei certificati accreditati.
Per questi motivi, il Codice Appalti, imponendo l’obbligatorietà per le Pubbliche amministrazioni di fare una quota di Appalti verdi, ha attribuito un grande ruolo solo alle certificazioni accreditate.
Quali sono le certificazioni accreditate per il GPP
Segue l’elenco delle certificazione accreditate all’interno dei CAM.
- SGA: Sistemi di Gestione Ambientali
- EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): sistema comunitario di ecogestione e audit
- SGE: Sistemi di Gestione dell’Energia
- GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra
- ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra
- ESCo – Società che forniscono servizi energetici
- EGE – Esperti in gestione dell’energia
- ReMade in Italy (per il contenuto di riciclato)
- EPD: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration)
- End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)
- PEFC
- FSC
- Plastica Seconda Vita
Solo per queste certificazioni la legge consente alla PA di “presumere la conformità ” ai requisiti richiesti, senza dover fare ulteriori verifiche sul prodotto, e sollevandola dal rischio di eventuali ricorsi.
Le Linee Guida di ACCREDIA e CONSIP forniscono un supporto per le Stazioni appaltanti nell’uso corretto del riferimento alle norme di accreditamento e certificazione nelle procedure ad evidenza pubblica, anche ai fini dell’acquisto di servizi o prodotti certificati.
A tal fine, chiariscono che per l’Ente pubblico Stazione appaltante deve “sempre richiedere che la certificazione in oggetto sia rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC) ovvero, se si vuole restringere la scelta ad Organismi accreditati in Europa, dall’Ente Unico di accreditamento, come definito dal Reg. (Ce) 765/2008”.
Lo stesso documento chiarisce che il termine di accreditamento è associato al concetto di terzietà, sia dell’Ente accreditante, sia del soggetto richiedente.
Inoltre, “nel caso di Organismi di certificazione di prodotto, il termine accreditamento assume un significato più restrittivo, ovvero quello di gestire determinati schemi di certificazione con riferimento a determinati prodotti e norme applicabili.”
Documentazione complementare:
- ACCREDIA: “I riferimenti all’accreditamento e alla certificazione nelle richieste di offerta e nei bandi di gara”
- ACCREDIA, D. D’Amino, presentazione al Convengo “Le certificazioni accreditate per il GPP” (8 aprile 2016)
- ACCREDIA: requisiti, norme e documenti per l’accreditamento a fronte dello schema “ReMade in Italy”
ReMade in Italy
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