I CAM vigenti: tutte le previsioni sul contenuto di riciclato e REMADE

L’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) è obbligatoria secondo l’articolo 34 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016): le pubbliche amministrazioni devono includere nelle procedure di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali in questi contenute, per l’intero importo posto a base di gara.

Quando nei CAM sono richiesti materiali e prodotti con contenuto di riciclato, è sempre ammessa la certificazione Remade in Italy come mezzo di prova, qualunque sia il settore (vedi schemi sotto).

Il Ministero della Transizione ecologica ha recepito nei CAM le prescrizioni del Codice degli Appalti (in particolare quelle degli articoli 69 e 82), per cui solo le certificazioni dotate del massimo grado di attendibilità e accreditate possono svolgere la funzione di mezzo di presunzione della conformità dei criteri ambientali fissati.

Dm Mite 23 giugno 2022 (Gu 6 agosto 2022, n. 183) Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

Criterio ambientale minimo

Specifica tecnica/Criterio premiante

Mezzo di prova

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi (obbligatori)

2.2.1 Relazione CAM

L’aggiudicatario elabora una Relazione CAM che riporta, tra i diversi elementi, i requisiti dei materiali e dei prodotti in relazione alla richiesta del contenuto di riciclato (quelli di cui al par. 2.5).

Certificazione ReMade in Italy con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto.

Sul certificato deve essere riportato il numero dello stesso, il valore % richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza.

2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

Per i seguenti materiali è richiesto un contenuto minimo di materiale riciclato:
· calcestruzzi
– confezionati in cantiere e preconfezionati: 5%
– prefabbricati in calcestruzzo: 5%
– aerato autoclavato e vibrocompresso: 7,5%
· acciaio per usi strutturali:
– da forno elettrico non legato: 75%
– da forno elettrico legato: 60%
– da ciclo integrale: 12%
· acciaio per usi non strutturali:
– da forno elettrico non legato: 65%
– da forno elettrico legato: 60%
– da ciclo integrale: 12%
· laterizi:
– per muratura e solai: 15% se totalmente riciclati, 10%)
– per coperture, pavimenti e muratura faccia vista: 7,5%
· prodotti legnosi: 70%
· isolanti termici e acustici
cellulosa: 80%
lana di vetro: 60%
– lana di roccia: 15%
– vetro cellulare: 60%
– fibre in poliestere: 50%
– polistirene espanso sinterizzato: 15%
– polistirene espanso estruso: 10%
– poliuretano espanso rigido: 2%
– poliuretano espanso flessibile: 20%
– agglomerato di poliuretano: 70%
– agglomerato di gomma: 60%
– fibre tessili: 60%
· tramezzatura, contropareti perimetrali e controsoffitti: 10%
· murature in pietrame e miste: 100%
· pavimenti resilienti
– in plastica: 20%
– in gomma: 10%
· serramenti ed oscuranti in PVC: 20%
· tubazioni in PVC e polipropilene: 20%

Certificazione ReMade in Italy con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto.

Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi (obbligatori)

3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata
I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno quote minime di base lubrificante rigenerato:
– oli per motore: 40%
– oli idraulici: 80%
– oli cambio: 30%
– altri: 30%
In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con certificazione ReMade in Italy attestante il contenuto di riciclato.
3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)
L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.
In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con certificazione ReMade in Italy attestante il contenuto di riciclato.
3.2.7.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata (criterio premiante)
Si assegna un punteggio tecnico all’offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime.
In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con certificazione ReMade in Italy attestante il contenuto di riciclato.
3.2.7.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti
È assegnato un punteggio tecnico premiante all’offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%.
In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con certificazione ReMade in Italy attestante il contenuto di riciclato.

Dm. 23 giugno 2022 (Gazzetta ufficiale dell’ 8 agosto 2022) Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

Criterio ambientale minimo

Specifica tecnica/Criterio premiante

Mezzo di prova

Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni

4.1.5 Prodotti legnosi

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%.

Per il legno riciclato, il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.
 

4.1.6 Materiali plastici

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture) nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l’imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica.

Certificazione ReMade in Italy con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica
 

4.1.10 Imballaggi

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:

a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);

b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNIEN13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell’entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica.

Certificazione ReMade in Italy con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata.
 

4.3.5 Rivestimenti riciclati (criterio premiante)

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi in cui i prodotti tessili impiegati per il rivestimento siano costituiti da materiale riciclato.

ReMade in Italy con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di noleggio di arredi per interniSi rimanda espressamente a quanto previsto dalle specifiche tecniche 4.1.5. 4.1.6. 4.1.10 di cui sopra.ReMade in Italy, come sopra indicato.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni

6.1.3 Parti e materiali per la riparazione degli arredi

I prodotti forniti devono rispettare quanto previsto dalle specifiche tecniche 4.1.5. 4.1.6.

ReMade in Italy, come sopra indicato.

>> Scopri di più sul CAM Arredo

DM. 7/2/2023 – Progettazione di parchi giochi, fornitura e posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi èer gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti di arredo urbano e di arredi per esterni

Quali categorie riguarda

Rientrano, a titolo esemplificativo: gli elementi e i complementi di arredo per parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per stadi, marciapiedi, piazze; le banchine di sosta per fermate di autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le panchine, i tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco, le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette, le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli steccati, le staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili, la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi ricreativi), gli articoli per aree cani, percorsi salute e allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettoie per banchine, i pali, le stecche, i pontili; le pavimentazioni, le superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se realizzati con i materiali oggetto di uno o più dei criteri ambientali, gli arredi per l’esterno delle scuole, uffici.

SPECIFICHE TECNICHE
ARTICOLI IN LEGNO (5.1.4)

Devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile oppure essere riciclati oppure una combinazione dei due criteri.

Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.

ARTICOLI IN PLASTICA (5.1.5)

Prodotti in plastica o miscela plastica-legno, contenuto riciclato almeno  60%
Se inseriti in aree verdi almeno 95%
Prodotti in plastica o miscela plastica-vetro, contenuto riciclato almeno  35%

Tutti i criteri ambientali sono soddisfatti dal possesso della certificazione ReMade in Italy. 

ARTICOLI IN GOMMA (5.1.6)Contenuto riciclato almeno il 10%
Per le superfici sportive multistrato con agglomerato di gomma almeno il 30%
Prodotti e superfici in agglomerato di gomma almeno il 50%Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.
SUPERIFICI O AREE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (5.1.7) L’asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree da gioco o ricreative, ha un contenuto di riciclato pari almeno al 60%.
PRODOTTI IN CALCESTRUZZO (5.1.8)

Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero o di sottoprodotto, almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.

PRODOTTI IN ACCIAIO (5.1.9) I prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale riciclato:, acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; acciaio da forno elettrico legato , contenuto minimo pari al 60%; acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
IMBALLAGGIO (5.2.1)L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiale riciclato pari a:
• se legno o sostenibile o riciclato
• se in plastica, almeno il 30% in peso (polistirene espanso 20% in aumento)

PRODOTTI PREPARATI PER IL RIUTILIZZO (5.3.1)

Punti tecnici si assegnano nel caso di un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura.

 

 

Dm Mite 23 giugno 2022(Gu 6 agosto 2022, n. 183) Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

CAM Rifiuti: le previsioni sul contenuto di riciclato e Remade in Italy.

Criterio ambientale minimo

Specifica tecnica/Criterio premiante

Mezzo di prova

Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani

(criteri obbligatori)

6.1.1 Caratteristiche dei contenitori stradali e domiciliari.

Contenuto minimo di riciclato certificato nei seguenti articoli in plastica:

· Contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni carrellati):

– stampaggio a iniezione: 50%

– coperchi: 30%

· Contenitori domiciliari:

– stampaggio a iniezione: 70%

–  stampaggio rotazionale: 30%

– coperchi: 30%

· Secchielli sotto lavello per frazione organica: 90%

· Compostiere domestiche: 80%

Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato.

Alla consegna della fornitura l’affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

6.1.3 Caratteristiche dei contenitori dei rifiuti da fumo e per i rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)

Contenuto minimo di riciclato certificato nei seguenti articoli:

· Cestini in plastica prodotti con stampaggio a iniezione: 70%

· Cestini in plastica prodotti a estrusione: 90%

· Cestini in plastica prodotti con stampaggio rotazionale: 30%

· Cestini in legno: 70%

Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato.

Alla consegna della fornitura l’affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e dei sacchetti

Contenuto minimo di riciclato certificato nei seguenti articoli:

· Borse in plastica riutilizzabili: 20%

· Sacchi e sacchetti usa e getta: 70% (90% per quelli neri)

· Sacchi e sacchetti in carta: 70%

Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato.

Alla consegna della fornitura l’affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

Previste analisi a campione da parte della Stazione appaltante.

Criteri premianti

6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato

· Contenitori stradali e domiciliari, cestini stradali e compostiere in plastica: punteggi premianti per valori superiori a quanto indicato al 6.1.1

· Contenitori costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei RU:

– campane stradali, cestini stradali e vasche dei contenitori stradali (stampaggio rotazionale): min. 10%

– vasche dei contenitori stradali, contenitori domiciliari e cestini stradali (a iniezione): min. 30%

– secchielli sotto lavello e compostiere domestiche: 50%

Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato.

6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato

· Sacchi e sacchetti in plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei RU min. 30%

 

5. Affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana

5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione della Stazione appaltante

3. I prodotti detergenti sono conformi al CAM Pulizie e sanificazione Dm. 29/11/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato

4. Gli oli lubrificanti sono conformi al CAM 17/6/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato

Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato (per gli imballaggi)

 

5.2.8 veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall’affidatario

6. I prodotti detergenti sono conformi al CAM Pulizie e sanificazione Dm. 29/11/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato

7. Gli oli lubrificanti sono conformi al CAM 17/6/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato

Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato (per gli imballaggi)

>> Scopri di più sul CAM Rifiuti

DM. 7 febbraio 2023 – Forniture di prodotti tessili

Quali categorie riguarda

Sono inclusi i seguenti prodotti tessili:
• abbigliamento e accessori tessili costituiti per almeno l’80% in peso di fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
• tessuti per interni, inclusa la teleria e la biancheria piana: i prodotti tessili per uso interno costituiti per almeno l’80% in peso di fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
• elementi non fibrosi: i prodotti intermedi incorporati nell’abbigliamento e negli accessori tessili e nei tessuti per interni, comprese le cerniere, i bottoni e altri accessori, nonché le membrane, i rivestimenti e i laminati;
• le mascherine filtranti, non monouso.
Sono esclusi i prodotti monouso e i tessuti che fanno parte di strutture destinate all’uso esterno.

SPECIFICHE TECNICHE – CRITERI PREMIANTI

Prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti costituiti da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale (3.2.2)

Vengono valorizzati con punteggi premianti (che quindi possono essere decisivi per l’aggiudicazione di una gara) i prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti con fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale (punto 3.2.2), in funzione del contenuto di riciclato e/o di sottoprodotto.
Sono previste tre fasce di premialità, da applicare secondo la discrezionalità dell’Ente e dalla sua propensione a spingersi per avere forniture circolari. Le fasce sono così articolate:
a) per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto da simbiosi industriale oltre il 70% rispetto al totale delle fibre, si assegnano punti X;
b) per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto da simbiosi industriale tra il 50% e il 70% rispetto al totale delle fibre, si assegnano punti Y< X;
c)per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto da simbiosi industriale tra il 30% e il 50% rispetto al totale delle fibre, si assegnano punti Z=Y

 Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.

DM. 17 maggio 2018Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle

Quali categorie riguarda– Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura Ce);
– Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione;
– Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, conpuntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
– Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
– Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8).
SPECIFICHE TECNICHE (criteri premianti)
Componenti tessili costituiti da fibre riciclate (2.4.5)Vengono valorizzati con punteggio premiante le calzature, gli accessori e articoli in pelle costituite da fibre tessili riciclate (sia naturali che sintetiche) o da fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico.
Nota. Il criterio è applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere “tecnico” ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali ad es. nel caso di dispositivi di protezione specifici.
 Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.
Materiali polimerici (par. 2.4.6)Vengono valorizzate con punteggio premiante le suole che contengono PVC riciclato.
 Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.

DM. 29 gennaio 2021 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

OggettoAffidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e ad uso sanitario e quelli relativi alle forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l’igiene personale.
Clausole contrattuali
Prodotti ausiliari per l’igieneSe per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l’uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio (PEFC) o equivalenti, o dell’etichetta ReMade in Italy (con classe A o A+).
 

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.

Criteri premianti

Uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
– almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio;
– tra il 50% e l’80% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio;
– maggiore dell’80% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio.

Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detergenti con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività.

Il criterio ambientale è soddisfatto dal possesso della certificazione ReMade in Italy.

Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l’igiene personale

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®” , certificato PEFC®) o dell’etichetta ReMade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.

>> Scopri di più su CAM Sanificazione 

DM. 17 ottobre 2019 – Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro

Oggetto Il decreto promuove la preparazione per il riutilizzo delle cartucce per la stampa e la copia, prevedendo l’affidamento del «servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce toner e cartucce d’inchiostro rigenerate» oppure l’acquisto, da parte delle stazioni appaltanti, di una quota minima di «cartucce rigenerate» vale a dire di cartucce derivanti da un processo di sostituzione delle parti usurate o malfunzionanti e/o di riempimento della polvere o dell’inchiostro di cartucce esaurite.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO Specifiche tecniche

3. Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024

Le cartucce rigenerate devono essere pari, in numero, ad ameno il 30% del fabbisogno ed essere in possesso  un’etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti. Laddove l’operatore economico dimostri di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d’arte», con involucri (detti anche «gusci») di cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti. Sul punto si rimanda anche alla Circolare esplicativa pubblicata sul sito del MITE.

DM… – TITOLO

Oggetto Testo
Sottotitolo

Titolo

Contenuto

Titolo

Contenuto

Titolo

Contenuto

Titolo

Contenuto

Titolo

Contenuto

Nei CAM solo certificazioni "accreditate" e fuori le auto-dichiarazioni ex 14021 (come fissato dal Codice Appalti)

Conformandosi pienamente alla normativa del Codice appalti, i nuovi CAM edilizia, arredo per interni e gestione dei rifiuti (tutti Dm. 23/6/2022) fanno finalmente chiarezza sui mezzi di prova e le certificazioni ammissibili per la prova del contenuto di riciclato di materiali, prodotti e imballaggi, dissipando i dubbi che negli ultimi anni si sono ammassati.

Ricostruiamo in questa sede i passaggi fondamentali all’interno del CAM Edilizia, segnalando che pari tenore lo ritroviamo negli altri CAM, così come, immaginiamo, lo troveremo nei prossimi CAM che saranno pubblicati.

Le caratteristiche formali che le certificazioni sul contenuto di riciclato devono possedere sono espressamente previste nelle seguenti parti del CAM EDILIZIA:

  1. Punto 1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova. Contiene le previsioni di carattere generale sui mezzi di prova, valide, applicabili e sovraordinate rispetto a tutte le altre parti del documento
  2. Punto 2.2.1 Relazione CAM. Descrive il contenuto della Relazione CAM che ogni aggiudicatario deve presentare per descrivere e, giustificare e provare il rispetto di ogni criterio ambientale richiesto come obbligatorio. Per quanto riguarda i criteri sul contenuto di riciclato, sono riportati i mezzi di prova che l’aggiudicatario deve presentare rispetto a ciascun materiale, prodotto o imballaggio.
  3. Mezzi di verifica riportati per ciascun criterio ambientale rispetto al contenuto di riciclato. Qui si fa riferimento a quanto riportato al punto 2.2.1 Relazione CAM

Partiamo dalla Relazione CAM (punto 2.2.1), che rispetto al precedente CAM EDILIZIA costituisce una novità.

mezzi di prova per il contenuto di riciclato che devono essere riportati nella Relazione CAM sono qui tassativamente elencati:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD o EPDItaly, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione “ReMade in Italy” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.”

Per quanto riguarda il punto 5) bisogna fare chiarezza: qui si fa evidentemente riferimento a future certificazioni che dovessero nel tempo essere costituite e poste sul mercato, oppure a certificazioni non conosciute nel momento in cui il CAM è stato scritto. Tali certificazioni dovranno però rientrare nell’ambito dell’accreditamento. Si fa presente infatti che i requisiti formali delle certificazioni sono riportati a livello generale nel punto 1.3.4 del CAM EDILIZIA (Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova), dove “Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.”

Quindi, tutte le certificazioni sul contenuto di riciclato devono essere sotto accreditamento. Sono escluse certificazioni escluse dall’ambito dell’accreditamento, tra le quali possono rientrare ad esempio, protocolli emanati da Organismi di certificazione ma che sono al di fuori dell’ambito dell’accreditamento. Per essere chiari, il certificato deve riportare il logo di ACCREDIA (o di Ente analogo di altro Stato rientrante in ambito EA).

Fuori le autodichiarazioni 14021. Tra le certificazioni ammissibili per la prova del contenuto di riciclato non sono più comprese (come invece accadeva prima) le autodichiarazioni ex ISO 14021.

Come noto, infatti, tali autodichiarazioni non rientrano nell’ambito delle certificazioni sotto accreditamento (e non sono accreditabili).

Per togliere ogni dubbio, il CAM EDILIZIA al punto 2.2.1 (Relazione CAM) così dispone: “Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.”

In altre parole, le autodichiarazioni emesse entro il 4 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del CAM EDILIZIA) saranno valide fino alla loro scadenza, dopo di che non potranno essere più utilizzate come mezzo di prova per il contenuto di riciclato in sede di gara.

Quindi, dal 4 dicembre 2023 le autodichiarazioni ex 14021 saranno definitivamente fuori dall’ambito degli appalti pubblici.

E’ per questi motivi che le auto-dichiarazioni sul contenuto di riciclato, seppur asseverate da Ente di certificazione, non possano essere considerate come mezzo di presunzione di conformità dalla Stazione appaltante, perché l’autodichiarazione non è (e non potrebbe essere) uno schema di certificazione sotto accreditamento, con tutte le garanzie che ne discendono. Pertanto le autodichiarazioni sul contenuto di riciclato non  sono conformi all’art. 82 e non possono essere richieste come mezzo di prova.

Cosa significa accreditamento di uno schema di certificazione

L’accreditamento è l’”Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.” (Regolamento CE 765/2008).

La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione degli Organismi di certificazione viene indicata con il termine “accreditamento”, unica garanzia di competenza specifica, trasparenza, correttezza e indipendenza.

Si tratta di procedure eseguite da Enti di parte terza (l’Ente di accreditamento in Italia è ACCREDIA) che si assumono l’onere di accertare l’oggettiva aderenza da parte degli organismi di certificazione alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l’attività (norme armonizzate, disciplinari tecnici ecc). (Fonte: UNI).

Come noto, l’accreditamento è sempre e solo “schema specifico“: deve esserci, per dirla con semplicità, sempre uno schema di certificazione accreditato (da Accredia o Ente analogo), in base al quale l’Ente di certificazione ha chiesto e ottenuto l’abilitazione a rilasciare le certificazioni.
Solo a queste condizioni la certificazione svolge il (fondamentale!) ruolo di presunzione di conformità (=in sede di gara l’Ente appaltante assume il certificato rilasciato come prova della conformità ai requisiti richiesti, senza dover effettuare altre verifiche).

L’accreditamento della certificazione è il mezzo più idoneo per garantire la totale attendibilità delle informazioni riportate nel certificato.

Inoltre, solo l’accreditamento garantisce il mutuo riconoscimento internazionale dei certificati accreditati.

Per questi motivi, il Codice Appalti, imponendo l’obbligatorietà per le Pubbliche amministrazioni di fare una quota di Appalti verdi, ha attribuito un grande ruolo solo alle certificazioni accreditate.

Quali sono le certificazioni accreditate per il GPP

Segue l’elenco delle certificazione accreditate all’interno dei CAM.

  • SGA: Sistemi di Gestione Ambientali
  • EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): sistema comunitario di ecogestione e audit
  • SGE: Sistemi di Gestione dell’Energia
  • GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra
  • ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra
  • ESCo – Società che forniscono servizi energetici
  • EGE – Esperti in gestione dellenergia
  • ReMade in Italy (per il contenuto di riciclato)
  • EPD: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration)
  • End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)
  • PEFC 
  • FSC
  • Plastica Seconda Vita

Solo per queste certificazioni la legge consente alla PA di “presumere la conformità ” ai requisiti richiesti, senza dover fare ulteriori verifiche sul prodotto, e sollevandola dal rischio di eventuali ricorsi.

Le Linee Guida di ACCREDIA e CONSIP  forniscono un supporto per le Stazioni appaltanti nell’uso corretto del riferimento alle norme di accreditamento e certificazione nelle procedure ad evidenza pubblica, anche ai fini dell’acquisto di servizi o prodotti certificati.

A tal fine, chiariscono che per l’Ente pubblico Stazione appaltante deve “sempre richiedere che la certificazione in oggetto sia rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC) ovvero, se si vuole restringere la scelta ad Organismi accreditati in Europa, dall’Ente Unico di accreditamento, come definito dal Reg. (Ce) 765/2008”.

Lo stesso documento chiarisce che il termine di accreditamento è associato al concetto di terzietà, sia dell’Ente accreditante, sia del soggetto richiedente.

Inoltre, “nel caso di Organismi di certificazione di prodotto, il termine accreditamento assume un significato più restrittivo, ovvero quello di gestire determinati schemi di certificazione con riferimento a determinati prodotti e norme applicabili.”

Documentazione complementare:

L’etichetta ReMade in Italy e i valori ambientali

L’etichetta Remade in Italy comunica l’utilizzo di materiale riciclato nei prodotti certificati e gli impatti ambientali evitati.

E’ rilasciata in seguito all’esito positivo del processo di certificazione e può essere apposta direttamente sui materiali o prodotti certificati, per una comunicazione diretta e trasparente al mercato.

L’etichetta Remade in Italy® evidenzia inoltre gli impatti ambientali derivanti dall’impiego di materiale riciclato (derivante da rifiuti o scarti) al posto di materiale vergine. I valori relativi alla riduzione dei consumi energetici ed alle mancate emissioni di CO2 non sono oggetto di verifica di parte terza, ma sono elaborate direttamente dagli Esperti dell’Associazione ReMade in Italy e fanno riferimento solo alle componenti del materiale/prodotto (bene o manufatto) realizzate con materiale riciclato e si riferiscono al solo materiale con esclusione del processo produttivo.
Metodologia e requisiti sono contenuti nel Disciplinare Tecnico Marchi (Allegato 1), approvato da ACCREDIA.

L’aggiornamento continuo della nostra banca dati è curato dal Comitato tecnico scientifico di ReMade in Italy, con il supporto di un consulente competente sul tema. L’ultimo aggiornamento si è concluso nel maggio 2021.

L’etichetta viene rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento del certificato rilasciato dall’Organismo di certificazione a ReMade in Italy e dietro richiesta dell’Azienda che ha ottenuto la certificazione, salvo tempi più lunghi legati a prodotti complessi o materiali insoliti o non censiti nelle banche dati a disposizione. La necessità di tempi più lunghi per il rilascio dell’etichetta sarà comunque in ogni caso comunicata all’Azienda.

 

Etichetta completa
Etichetta small

L’etichetta riporta

  • nome del prodotto
  • nome dell’azienda
  • logo della Società di certificazione
  • logo di ACCREDIA
  • logo ReMade in Italy®
  • codice di certificazione Remade in Italy del materiale/prodotto
  • percentuale di materiale riciclato, verificato dall’Organismo di certificazione
  • percentuale di materiale riciclato in ciascuna componente (nel caso di prodotti multi-materiale)
  • classe di appartenenza (A+, A, B o C in base alla percentuale di materiale riciclato)
  • riduzione dei consumi energetici dal riciclo/riuso espressa in kWh/kg
  • riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo/riuso espressa in gr CO2 eq/kg

Nel caso di prodotti multi-materiale (ovvero composti da diverse tipologie di materiali, che possono avere contenuti di riciclato differente) viene ora specificato in etichetta il contenuto di riciclato in ciascuna componente, per una comunicazione corretta verso il mercato. Questa informazione di dettaglio è di fondamentale importanza quando le norme prescrivono limiti minimi di contenuto di riciclato riferiti solo ad uno (o a più di uno) tra i componenti del prodotto e non al suo complesso, come ad esempio nel caso degli isolamenti termici, spesso accoppiati con altri materiali.
Esempio: per accedere al SuperBonus 110% i materiali per l’isolamento termico devono avere i requisiti di contenuto minimo di riciclato contenuti nel CAM Edilizia (Dm. 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9). Tali limiti devono essere riferiti al singolo materiale indicato (es. lana di vetro, polistirene espanso ecc.) e non al prodotto finito che lo contiene, magari in accoppiamento con altri materiali (es. laterizi).
Tale modifica all’etichetta è stata introdotta dalla Revisione 5 alle Norme Tecniche ReMade in Italy.