La Plastic Tax in Italia - NEWS

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art.1 c. 44), prevede il rinvio al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic tax in Italia.

La plastic tax è un’imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria; è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se la sua applicazione è  già stata più volte rimandata.

Se ne parla da tempo, ma prima o poi entrerà in vigore e sarà molto pesante per le Aziende. La sfida è quella di trovare la giusta combinazione tra le esigenze di tutela dell’ambiente e la necessità di non penalizzare l’economia del settore. Una tra le soluzioni è quella di esonerare dal pagamento della tassa le Aziende che producono plastica utilizzando materiale da riciclo, sostenibile, tracciato e certificato. Così si limita la produzione di nuovi rifiuti (di plastica), si evita l’estrazione di materia prima per la sua produzione e si avvantaggia l’economia green.

Vediamo nel dettaglio i passaggi normativi, le modalità di applicazione e l’entità del prelievo fiscale.

Istituita dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 634-658l’imposta sui contenitori e imballaggi costituiti anche parzialmente da plastica con singolo impiego (monouso), i cd. MACSI”.
La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha fissato l’entrata in vigore della plastic tax al 1° luglio 2021 e introdotto alcune significative modifiche alle modalità di applicazione. Il Decreto Sostegni-bis (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022. Da ultimo, il Documento programmatico per la stesura del Disegno di legge Bilancio 2022 contiene già il rinvio al 2023 della plastic tax.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, art. 1, c. 64) ha prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore della plastic tax.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art.1 c. 44), prevede il rinvio al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic tax in Italia.

Quali sono i MACSI? Sono i prodotti con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, tutti monouso. Es. bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak, contenitori per detersivi, ma anche imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball, le pellicole e film in plastica estensibili. 
Sono inclusi i “semilavorati”, es. preforme (precisazione contenuta nelle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020).

soggetti obbligati al pagamento della tassa:
– il fabbricante ovvero il venditore di MACSI (quest’ultimo, residente o meno in Italia, che ha ottenuto i MACSI per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali);
– l’acquirente (il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica oppure il cedente se i MACSI sono acquistati dal consumatore privato)
– l’importatore da Paesi extra Ue, nonché i committenti ovvero i soggetti per i quali i MACSI sono fabbricati.

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea. 

Non paga l’imposta la materia plastica proveniente da processi di riciclo. La norma quindi esonera dal pagamento della tassa quei soggetti (fabbricanti, venditori, acquirenti o importatori) che scelgono processi e materiali che derivano dal riciclo di altra materia. 
Secondo la legge istitutiva della Plastic tax (legge 160/2019, art. 1, commi 634 e succ.) è stabilito che:

“651. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell’anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo (…) all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, (…)”.

C’è da attendersi che le certificazioni ammesse saranno prese sulla falasariga di quanto previsto dai CAM e che quindi REMADE sia tra queste. 

Non la pagano nemmeno i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri paesi UE ovvero esportati dallo stesso soggetto (e, nel caso sia stata già versata, è previsto il rimborso dell’imposta).

Ridotte dalla Legge di Bilancio 2020 le sanzioni amministrative: importo pari dal doppio al quintuplo (prima era il decuplo) dell’imposta evasa, non inferiore comunque a €250 (prima era €500); in caso di ritardo del pagamento, 30% dell’importo della tassa, non inferiore comunque a €250. Atteso il decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrat

Legge bilancio 2023: incentivi e plastic tax

Tornano gli incentivi per chi acquista prodotti riciclati

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di bilancio 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2023) conferma il credito di imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Gli incentivi riguardano anche l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva infatti previsto un credito d’imposta del 36% per le imprese che effettuano tali acquisti, per tutte le spese sostenute e documentate.
Con successivo Decreto attuativo del Mite 14 dicembre 2021 erano state disposte le modalità per proporre le istanze per usufruire del suddetto credito di imposta.
La legge di bilancio 2023, proprio per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ex Dm 14 dicembre 2021, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2023.

Ma vi è di più: sempre al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, il legislatore rinnova anche per il 2023 e 2024 per le imprese un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Con l’aggiunta, fra gli acquisti per cui si può ricevere l’incentivo, degli imballaggi derivati dalla raccolta differenziata del vetro; infatti nella legge 145/2018 erano ricompresi gli imballaggi derivati dalla sola raccolta differenziata di carta e alluminio, mentre il comma 686, articolo 1, legge 197/2022 allarga anche agli imballaggi derivati dalla raccolta differenziata del vetro.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2023 (ossia centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in parola) saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.

Plastic tax rimandata al 1° gennaio 2024

La Legge di bilancio 2023, inoltre, proroga nuovamente l’entrata in vigore della plastic tax, fissata ora al 1° gennaio 2024. Si ricorda che la plastic tax è un’imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria; è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se la sua applicazione è  già stata più volte rimandata.

L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (Macsi) è diretta ai manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i Macsi, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono invece esclusi dall’applicazione della plastic tax i Macsi che risultino compostabili in conformità alla norma Uni En 13432:2002, i dispositivi medici classificati, nonché i Macsi adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Per i Macsi, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea.

Sono obbligati al pagamento della plastic tax:
a) per i Macsi realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante
b) per i Macsi provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i Macsi nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i Macsi siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i Macsi provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi.

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In arrivo una tassazione agevolata per recupero plastica?

Il Ministero della transizione ecologica (MITE), nella persona della sua Sottosegretaria, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 14 aprile 2021, preannuncia lo studio di misure volte ad incentivare i processi di recupero di materia anche ricorrendo a forme di tassazione agevolata.

L’interrogazione in parola riguarda le iniziative e gli obiettivi per la promozione del riciclo e del riutilizzo della plastica, anche a seguito dell’anomalo aumento dei prezzi dei polimeri.

Proprio su questo ultimo punto, ossia la crescita dei prezzi degli imballaggi in plastica, il MITE osserva che il prezzo dei materiali è strettamente connesso al reperimento delle materie prime e ai processi di produzione industriale, su cui il Ministero non esercita competenze dirette, a meno che si tratti di materiali recuperati da processi di economia circolare. E quindi si stanno studiando forme di tassazione agevolata per i processi di recupero di materia plastica.

Ancora, il Ministero della transizione ecologica, è impegnato in azioni volte a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti da imballaggi in plastica e da beni in polietilene. In particolare, sono in previsione alcune modifiche normative atte ad accrescere i livelli di qualità della gestione di tali rifiuti.

Altro passaggio fondamentale su cui sta lavorando il Mite è quello di recuperare il ritardo impiantistico per aumentare sempre più le percentuali di riciclaggio della plastica anche per il pieno conseguimento degli obiettivi del Pacchetto Economia circolare dell’Unione europea.

Dal Regno Unito al via la Plastic packaging tax

A partire dal 1° aprile 2022 in Uk è introdotta una “plastic packaging tax”. Il pagamento della tassa è dovuta per tutti gli imballaggi in plastica prodotti in Uk e importati in UK. La tassa è pari a 200 sterline per tonnellata di manufatto di imballaggio in plastica.

Sono interessati dalla tassa gli imballaggi in plastica che contengano una quantità di plastica riciclata inferiore al 30% del peso totale del manufatto.

Da ciò deriva che tutti i prodotti di imballaggio, di origine inglese o esteri importati in Uk, che abbiano un contenuto di plastica riciclata superiore al 30% del peso totale sono esonerati dalla nuova tassa.

Per plastica riciclata ai fini della normativa inglese in questione si intende quella plastica che deriva da riciclo sia meccanico che chimico (quest’ultimo peraltro rientrante nella definizione di riciclo della Direttiva sui rifiuti 2008/98/Ce).

Differente è la cd. plastic tax italiana, imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria e l’aliquota è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi .

Altra cosa ancora e ben diversa la plastic tax europea che colpisce i rifiuti di plastica non riciclati.

Lo scenario europeo

Via libera dell’Italia alla Plastic tax europea.
Il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 all’articolo 21 dà piena e diretta esecuzione alla Decisione Ue (Euratom) 2020/2053 del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie della Ue. 
Ai sensi dell’articolo 2, Decisione 2020/2053/Ue, si applica un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro.

L’aliquota di prelievo è pari a 0,80 euro per chilogrammo. Il peso su cui applicare l’aliquota è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno in uno Stato e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti nel medesimo arco temporale.

Alcuni Stati membri hanno diritto a riduzioni forfettarie annue, espresse a prezzi correnti, da applicare al loro rispettivo contributo: per l’Italia questa cifra ammonta a 184,0480 milioni di euro.

Per “plastica”, ai sensi della presente Decisione, si intende un polimero ex articolo 3, Regolamento 1907/2006/Ce, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze.

L’articolo 12 della Decisione 2020/2053/Ue stabilisce che gli Stati membri notificano l’adozione della stessa, la cui entrata in vigore è fissata il primo giorno del primo mese dopo la notifica stessa.

Differente è la Plastic tax italiana. Infatti questa è un’imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria; cosa ben diversa dalla plastic tax europea che colpisce i rifiuti di plastica non riciclati. Il Legislatore italiano ha mirato a monte, mentre in sede europea si è deciso di riscuotere a valle.

L’imposta non è dovuta per la plastica contenuta nei Macsi che proviene da processi di riciclo. 
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Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi riciclati (Dm. 14 dicembre 2021, attuazione Legge Bilancio 2019) – SCADUTO

Con il decreto 14 dicembre 2021 (Gu. 9 febbraio 2022, n. 33) sono definiti i requisiti e le certificazioni necessarie per l’accesso al credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 73-77) per l’acquisto di prodotti e imballaggi con contenuto di riciclato (e biodegradabili e compostabili).

Le domande si possono presentare dal 21 febbraio al 22 aprile 2022
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it

Oggetto della detrazione fiscale sono le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di:
– prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
– imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
– imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
(sono previsti anche imballaggi biodegradabili e compostabili).

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute negli anni 2019 e 2020, fino ad un importo massimo di 20.000€ per ciascuna impresa beneficiaria.

Il credito con è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa. Si fa riferimento per le categorie di prodotto previste al credito d’imposta previsto dal Dm. 6/10/2021, la cui scadenza, ricordiamolo, è il 22 febbraio. Quindi le due misure non sono sovrapponibili.

Il decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati.

Per i prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla RD degli imballaggi in PLASTICA:
a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) ;
b) la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie – Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a); (…)

Per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla RD della CARTA:
contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%.

Per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla RD dell’ALLUMINIO:
contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50%

–> Tra le certificazioni ammesse e utilizzabili al fine di ottenere il credito d’imposta naturalmente rientra ReMade in Italy.
ATTENZIONE: Per quanto riguarda i prodotti in plastica, è richiesto che il materiale derivi da rifiuti con codici EER 150102 (Imballaggi di plastica) e 191204 (Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti). 
La certificazione ReMade in Italy comprende la verifica di questi aspetti, per cui si consiglia di allegare e conservare la documentazione che prova questo requisito. Sempre per gli articoli in plastica è richiesta un’attestazione di conformità alla UNI 10667.

Nella pagina del MITE dedicata all’incentivo sono pubblicati i moduli facsimile  per la presentazione della domanda di concessione del contributo.

Il Modulo di domanda scaricabile indica gli allegati da presentare a corredo della domanda:
– per quanto riguarda i prodotti in plastica, è sufficiente la certificazione ReMade in Italy (con attestazione della provenienza da rifiuti con i codici EER indicati). Indicata come “eventuale” la presentazione della attestazione di conformità alle norme UNI citate;
– per quanto riguarda gli imballaggi derivanti dalla RD della carta: è sufficiente la certificazione ReMade in Italy
– per quanto riguarda gli imballaggi derivanti dalla RD dell’alluminio: è sufficiente la certificazione ReMade in Italy.

Ovviamente i certificati ReMade in Italy presentati dovranno essere attinenti ai prodotti per i quali si presenta domanda di detrazione fiscale e dovranno essere in corso di validità.

Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e semilavorati riciclati (Dm. 6 ottobre 2021, attuazione "Decreto Crescita") - SCADUTO

Dal 22 dicembre 2021 (fino al giorno 21 febbraio) è possibile chiedere un credito d’imposta a fronte dell’acquisto di materiali e prodotti certificati ReMade in Italy. La misura attua le previsioni del Decreto Crescita (Dl. 34/2019, art. 26-ter).

L’incentivo fiscale è pari al 25% del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti che abbiano almeno il 75% di contenuto di riciclato certificato.

Vediamo nel dettaglio le previsioni.
Imprese e soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano, nell’esercizio della loro attività economica o professionale, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, potranno utilizzare un credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto di questi beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

Il decreto del Ministero della Transizione ecologica (MiTE) 6 ottobre 2021 definisce i requisiti tecnici, le certificazioni idonee e le modalità per ottenere la credit tax.

Il contenuto di riciclato (pari ad almeno il 75%) deve essere provato da una certificazione ambientale, tra cui ReMade in Italy, ovvero da “un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (Ue) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato”.

Il contenuto di riciclato (pari ad almeno il 75%) deve essere provato da una certificazione ambientale, tra cui ReMade in Italy, ovvero da “un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (Ue) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato”.
Attenzione: il decreto riporta come ammissibili anche le auto-dichiarazioni ai sensi della Uni En Iso 14021, che però dovrebbero essere rilasciate “da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (Ue) n. 765/2008“. Come noto, le auto-dichiarazioni ex 14021 non sono certificazioni sotto accreditamento, pertanto si ritiene che tale previsione sia inapplicabile.

Il credito riguarda le spese sostenute nel 2020 (è auspicabile il rinnovo per l’anno prossimo) e quindi i prodotti dovevano essere in possesso delle certificazioni nel momento in cui sono acquistati.

Le domande possono essere presentate dai soggetti interessati a partire dal giorno 22 dicembre 2021 (ore 12.00) al giorno 21 febbraio (ore 12.00) accedendo alla piattaforma predisposta su http://padigitale.invitalia.it (in possesso di SPID).

Il credito d’imposta è riconosciuto, da parte del MiTE, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti e secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all’esaurimento delle risorse (nel limite complessivo di 10 milioni di euro). Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il MiTE comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.
Il decreto prevede

Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto per i prodotti in plastica, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (che ci risulta sia ancora in attesa del decreto attuativo).

Il credito è valido anche per l’acquisto di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.