Le certificazioni ambientali e il GPP​ (Green Public Procurement)

ReMade in Italy è espressamente riconosciuta nei recenti CAM “Criteri Ambientali Minimi” emanati dal Ministero dell’Ambiente per disciplinare i criteri ambientali per settore di acquisto, che devono essere applicati obbligatoriamente dalle Pubbliche amministrazioni (ai sensi del Codice Appalti, Dlgs. 50/2016, art. 34). La certificazione ReMade in Italy è ammissa in sede di gara per la prova del contenuto di riciclato in un materiale, semilavorato o manufatto. La certificazione ReMade in Italy è utile per qualificare negli Appalti pubblici i prodotti aventi un contenuto di riciclato, appartenenti a qualsiasi settore come l'edilizia, l'arredo e il tessile, ma anche arredo urbano, cancelleria, materiali per costruzione e manutenzione di strade, oli lubrificanti, imballaggi e tanto altro ancora.

Il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs. 56/2017) rende obbligatorio il GPP, cioè impone alle Pubbliche amministrazioni di acquistare prodotti e servizi ecosostenibili (i cd. “Appalti verdi”, o Green public procurement – GPP).

Gli “Appalti verdi” devono seguire le prescrizioni contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi), decreti del Ministero dell’Ambiente che definiscono procedure, modalità e caratteristiche ambientali di ogni categoria di acquisto della Pubblica amministrazione.

In questo contesto, il Codice Appalti attribuisce un ruolo centrale alle certificazioni ambientali, che, a determinate condizioni, possono facilitare l’accesso dei prodotti ecosostenibili agli “Appalti verdi”: un prodotto in possesso di una certificazione con un alto livello di credibilità (accreditata) si presume conforme alle richieste di un appalto verde, con un rilevante sgravio di impegni per l’Azienda partecipante e conseguente facilitazione per un eventuale risultato favorevole.

 

 

Gli schemi di certificazione accreditati e
le “autodichiarazioni ex 14021”

Le norme per l’ammissibilità delle certificazioni ambientali nell’ambito delle gare GPP sono fissate dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016), in particolare all’articolo 82, che richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo “accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Come noto, l’accreditamento è sempre e solo “schema specifico“: deve esserci, per dirla con semplicità, sempre uno schema di certificazione accreditato (da Accredia o Ente analogo), in base al quale l’Ente di certificazione ha chiesto e ottenuto l’abilitazione a rilasciare le certificazioni.
Solo a queste condizioni la certificazione svolge il (fondamentale!) ruolo di presunzione di conformità (=in sede di gara l’Ente appaltante assume il certificato rilasciato come prova della conformità ai requisiti richiesti, senza dover effettuare altre verifiche).

E’ per questi motivi che le auto-dichiarazioni sul contenuto di riciclato, seppur asseverate da Ente di certificazione, non possano essere considerate come mezzo di presunzione di conformità dalla Stazione appaltante, perché l’autodichiarazione non è (e non potrebbe essere) uno schema di certificazione sotto accreditamento, con tutte le garanzie che ne discendono. Pertanto le autodichiarazioni sul contenuto di riciclato non  sono conformi all’art. 82 e non possono essere richieste come mezzo di prova. Però ciò non significa che le autodichiarazioni non siano ricevibili: semplicemente non funzionano come mezzo di presunzione della conformità (esentando quindi la stazione appaltante da qualsiasi altra verifica). L’art. 82 infatti ammette al comma 2 la presentazione di “altri mezzi di prova appropriati, compresa documentazione tecnica del fabbricante (…)“: in questo caso compete alla commissione di gara valutare il contenuto della documentazione, la sua appropriatezza e validità, comprese quindi le autodichiarazioni ex 14021.

I CAM emanati dal Ministero dell’Ambiente riportano esempi di certificazioni per ogni requisito ambientale ma, essendo fonti normative subordinate al Codice appalti devono a quest’ultimo conformarsi, con la conseguenza della disapplicazione in caso di difformità.

Cosa significa accreditamento di uno schema di certificazione

L’accreditamento è l’”Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.” (Regolamento CE 765/2008).

La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione degli Organismi di certificazione viene indicata con il termine “accreditamento”, unica garanzia di competenza specifica, trasparenza, correttezza e indipendenza.

Si tratta di procedure eseguite da Enti di parte terza (l’Ente di accreditamento in Italia è ACCREDIA) che si assumono l’onere di accertare l’oggettiva aderenza da parte degli organismi di certificazione alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l’attività (norme armonizzate, disciplinari tecnici ecc). (Fonte: UNI).

L’accreditamento della certificazione è il mezzo più idoneo per garantire la totale attendibilità delle informazioni riportate nel certificato.

Inoltre, solo l’accreditamento garantisce il mutuo riconoscimento internazionale dei certificati accreditati.

Per questi motivi, il Codice Appalti, imponendo l’obbligatorietà per le Pubbliche amministrazioni di fare una quota di Appalti verdi, ha attribuito un grande ruolo solo alle certificazioni accreditate.

Quali sono le certificazioni accreditate per il GPP

Segue l’elenco delle certificazione accreditate all’interno dei CAM.

  • SGA: Sistemi di Gestione Ambientali
  • EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): sistema comunitario di ecogestione e audit
  • SGE: Sistemi di Gestione dell’Energia
  • GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra
  • ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra
  • ESCo – Società che forniscono servizi energetici
  • EGE – Esperti in gestione dellenergia
  • ReMade in Italy (per il contenuto di riciclato)
  • EPD: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration)
  • End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)
  • PEFC 
  • FSC
  • Plastica Seconda Vita

Solo per queste certificazioni la legge consente alla PA di “presumere la conformità ” ai requisiti richiesti, senza dover fare ulteriori verifiche sul prodotto, e sollevandola dal rischio di eventuali ricorsi.

Le Linee Guida di ACCREDIA e CONSIP  forniscono un supporto per le Stazioni appaltanti nell’uso corretto del riferimento alle norme di accreditamento e certificazione nelle procedure ad evidenza pubblica, anche ai fini dell’acquisto di servizi o prodotti certificati.

A tal fine, chiariscono che per l’Ente pubblico Stazione appaltante deve “sempre richiedere che la certificazione in oggetto sia rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC) ovvero, se si vuole restringere la scelta ad Organismi accreditati in Europa, dall’Ente Unico di accreditamento, come definito dal Reg. (Ce) 765/2008”.

Lo stesso documento chiarisce che il termine di accreditamento è associato al concetto di terzietà, sia dell’Ente accreditante, sia del soggetto richiedente.

Inoltre, “nel caso di Organismi di certificazione di prodotto, il termine accreditamento assume un significato più restrittivo, ovvero quello di gestire determinati schemi di certificazione con riferimento a determinati prodotti e norme applicabili.”

Documentazione complementare:

ReMade in Italy

via Giuseppe Ripamonti, 1
20136 – Milano
info@remadeinitaly.it 

P.IVA 08017760961