Un regime di responsabilità estesa del produttore comprende quelle misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria ed organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
L’articolo 178-bis del Codice ambientale italiano prevede, sul tema, che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti contemplino misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali.
Tali misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti.
Le misure quindi tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti.
I sistemi di EPR sono istituiti con decreti ministeriali, tenendo conto di queste indicazioni.
La spinta all’introduzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore arriva anche dall’Unione europea.
Il Parlamento europeo ha approvato infatti, in via definitiva, il 9 settembre 2025, la proposta di modifica della cd. Direttiva rifiuti (Dir. 2008/98).
In particolare, è prevista l’introduzione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, secondo cui gli Stati membri provvedono a che i produttori abbiano la responsabilità estesa per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri (tra cui anche i materassi).
I produttori di prodotti tessili dovranno poi migliorare la progettazione anche con riferimento al contenuto di riciclato.
La strategia europea sottolinea l’importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e l’obiettivo principale di tali norme è creare un’economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio dei prodotti tessili, nonché predisporre incentivi affinché i produttori concepiscano i loro prodotti nel rispetto dei principi di circolarità.
Gli Stati membri controllano che i produttori di prodotti tessili coprano i costi relativi alla raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclo.
I produttori dovranno inoltre sostenere i costi relativi alla ricerca e allo sviluppo per migliorare la progettazione riguardante gli aspetti del prodotto previsti dal Regolamento Ecodesign (quindi anche il contenuto di riciclato) e le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra.
Si segnala che uno schema di regolamento italiano per l’istituzione dell’EPR del tessile è già stato trasmesso, nel luglio 2025, alla Commissione europea.