Aggiornato il CAM Infrastrutture stradali!
Il MASE, con decreto 11 settembre 2025, ha modificato il Dm. 5 agosto 2024 relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali” – CAM Infrastrutture stradali (o CAM Strade). Qui l’articolo di analisi del CAM Strade.
Le nuove disposizioni normative sono in vigore dal 24 settembre 2025.
Fra le novità più rilevanti per il contenuto di riciclato, si trovano certamente le nuove indicazioni di cui al paragrafo 2.3.2.
È stata infatti introdotta la possibilità, sino al 24 settembre 2028, per i Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati di ritenere conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.
La medesima previsione si ha per Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso (paragrafo 2.3.3)
Si segnala che si applicano le definizioni di prodotto da costruzione ex Reg. 3110/2024, di cui parliamo qui.
Al paragrafo 2.4.4 Rinterri e riempimenti è previsto che per un materiale il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclo di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, è possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio 2.1.2, quindi anche ReMade. Oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l’EoW.
Nel paragrafo 3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, per cui ReMade è mezzo di verifica della quantità di rigenerato, è stata aggiunto l’obbligo che i grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non è riportata nella Tabella 4 debbano contenere almeno il 30% di base rigenerata.
Vi è un paragrafo completamenti riscritto, il 3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti.
È assegnato un punteggio tecnico premiante all’offerta di lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica è costituito da percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori al 50% in peso (era il 75% nella precedente versione). I prodotti certificati ReMade sono ritenuti conformi al criterio.