Le batterie sono un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica. La domanda di batterie è in costante crescita, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, il che renderà il mercato delle batterie sempre più strategico a livello mondiale.
Il regolamento 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie mira a prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, e agevolando il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio
L’articolo 8 prevede una documentazione attestante la percentuale di riciclato nelle batterie e dal 2031 anche un contenuto di riciclato minimo nelle batterie.
In particolare, a decorrere dal 18 agosto 2028, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione. Dal 2033 si applica anche alle batterie per mezzi di trasporto leggeri.
Sono poi previste anche le percentuali minime di contenuto di riciclato rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:
- a) 16% di cobalto;
- b) 85% di piombo;
- c) 6% di litio;
- d) 6% di nichel.
Queste le percentuali obbligatorie dal 2031; dal 2036 queste verranno ulteriormente aumentate.
A decorrere dal 18 febbraio 2027 le batterie sono contrassegnate con un codice QR (etichettatura) che permette, fra le altre, di accedere per le batterie per autoveicoli, alla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria (articolo 13, comma 6).
Le regole relative al contenuto di riciclato valgono per le batterie prodotte in Europa ma anche per quelle importate.
L’articolo 56 prevede per i produttori una responsabilità estesa per le batterie da essi messi a disposizione sul mercato.
Sono inoltre previste disposizioni relative agli acquisti pubblici verdi (articolo 85) secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto dei criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, stilati in base ai requisiti di sostenibilità di questo Regolamento.