La Tassonomia UE punta sul contenuto di riciclato

La Tassonomia verde è la classificazione delle attività economiche ecosostenibili, secondo il Regolamento UE 2020/852, in vigore dal 20 luglio 2020: una sorta di “Guida pratica” per politici, imprese e finanza su come investire in attività economiche che contribuiscono ad un’economia che non impatti negativamente sull’ambiente.
Il Regolamento si applica ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari, così come alle misure previste dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari ed eventuali incentivi alle aziende green, e alle aziende quotate con più di 500 dipendenti.

Il Regolamento 2020/852/UE stabilisce i criteri secondo i quali un’attività si può considerare ecosostenibile, al fine di valutare il grado di ecosostenibilità di un investimento. L’azione deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi ambientali, che sono i seguenti 6:

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d) la transizione verso un’economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Nell’obiettivo di cui al punto 4) è centrale la tematica relativa all’impiego di materiali che derivano dal riciclo e da sottoprodotti. Inoltre, l’impiego di tali materiali, comportando una minore emissione di gas climalteranti rispetto all’impiego di materiali vergini, permette alle attività correlate di essere coerenti all’obiettivo a) mitigazione dei cambiamenti climatici, innalzando quindi il relativo ranking di ecosostenibilità.

Per il raggiungimento dell’obiettivo 4) si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione (articolo 13, comma 1, lettera c).

 

 

L’attesissimo Regolamento 2021/2139/UE riporta l’elenco delle attività green, secondo i criteri dettati dal Regolamento 2020/852/UE, di cui costituisce attuazione.

Per ogni attività prevista (es. Produzione di cemento, Produzione di alluminio ecc.) vengono riportati la Descrizione dell’attività (es. Produzione di alluminio: produzione di alluminio attraverso la trasformazione dell’allumina primaria (bauxite) o il riciclaggio dell’alluminio secondario) e i Criteri di vaglio tecnico, che comprendono limiti di emissione di gas serra e limiti di consumo di energia che l’attività deve comportare. Tra i criteri, qualora possibile, è prevista la produzione di materiali secondari.

Nel contesto della tassonomia verde e degli investimenti green sarà fondamentale avere l’attestazione delle caratteristiche green della propria attività e dei prodotti che ne derivano.
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