La Guida operativa ReMade
al contenuto di riciclato nel Regolamento PPWR
Il Regolamento 2025/40/Ue relativo agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio (cd. Regolamento Ppwr) è il documento di riferimento, in vigore dall’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, per tutta la disciplina europea e nazionale relativa al packaging e manderà in soffitta, proprio dal 2026, la storica Direttiva 62/94/Ce.
Fra le tante novità normative, l’obbligo di imballaggi riciclabili e con un contenuto minimo di riciclato è una di quelle predominanti.
Infatti, gli imballaggi progettati con l’obiettivo di essere riciclati, una volta divenuti rifiuti di imballaggio, costituiscono uno dei modi più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l’uso di contenuto riciclato negli imballaggi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
Articoli considerati imballaggio
- Scatole per dolci
- Pellicola che ricopre le custodie di CD
- Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)
- Pizzi per torte venduti con le torte
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita
- Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto
- Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili
- Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)
- Grucce per indumenti (vendute con un indumento)
- Scatole di fiammiferi
- Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)
- Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori
- Sacchetti di alluminio per tè e caffè
- Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio
Articoli che sono imballaggio
- Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli
- Spazzolini per mascara che sono parte integrante della chiusura dei recipienti
- Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio
- Graffette
- Fascette di plastica
- Dispositivo di dosaggio che è parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi
- Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, per esempio un macinapepe contenente pepe)
Articoli che sono imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
- Sacchetti o borse di carta o di plastica
- Piatti e tazze monouso
- Pellicola retrattile
- Sacchetti per panini
- Fogli di alluminio
- Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie
- Bustine per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto.
Rapporto con altre norme
La norma prevede che in caso di contrasto fra il Reg. imballaggi e la Direttiva Rifiuti (Dir. 2008/98/Ce), quest’ultima prevale (articolo 2, comma 2).
Attraverso le modifiche alla Direttiva Sup (Direttiva 2019/904), apportate dal Regolamento stesso al suo articolo 67, si legge che in caso di contrasto fra la stessa e la Direttiva 94/62/Ce (che sarà abrogata proprio dal Reg. imballaggi) prevale la Direttiva Sup (salvo diversamente previsto nel Reg. imballaggi).
Gli imballaggi riciclabili
L’articolo 6 del nuovo Regolamento prevede che tutti gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili.
Si considerano riciclabili gli imballaggi che sono progettati in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficienti rispetto al materiale originario per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie e che, una volta diventati rifiuti, possano essere oggetto di raccolta differenziata e riciclati su scala.
Dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi devono essere classificati come riciclabili secondo le classi A (valutazione di riciclabilità superiore o uguale al 95%), B (valutazione di riciclabilità superiore o uguale all’ 80%) o C (valutazione di riciclabilità superiore o uguale al 70%), viceversa non potranno più essere immessi sul mercato.
Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione adotterà atti delegati che prevedano criteri di progettazione per il riciclaggio e per le classi di riciclabilità.
Inoltre, entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II, integrare la tabella 3 dell’allegato II con soglie per la valutazione del riciclato su scala e, se necessario, aggiornare le classi di prestazione di riciclabilità nel loro insieme che sono descritte nella tabella 3 dell’allegato II.
Si ricorda che per “rifiuti di imballaggio riciclati su scala” si intendono quei rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II pari o superiore al 30% per il legno e al 55% per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall’Unione ai fini della gestione dei rifiuti.
Al fine di aumentare il livello di riciclabilità degli imballaggi i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45 sono modulati in conformità delle classi di prestazione di riciclabilità.
Il contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica
Le percentuali di contenuto minimo di riciclato
Entro il 1° gennaio 2030, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
- a) 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (Pet), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- b) 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal Pet, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- c) 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d) 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
Ancora più alte le percentuali di contenuto dal 1° gennaio 2040.
Infatti, entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
a) 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (Pet), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b) 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal Pet, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
c) 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d) 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Il rapporto con la Direttiva Sup
Le percentuali relative alle bottiglie in Pet sono in linea con quanto previsto dalla Direttiva Sup (Direttiva 2019/905) che al suo articolo 6 prevede che le bottiglie per le bevande (con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici) ed in plastica monouso:
- a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in Pet”), debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in Pet immesse sul mercato nazionale;
- a partire dal 2030, debbano contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Per una disamina sulla Direttiva si rimanda al seguente scritto https://www.remadeinitaly.it/sup-plastica-monouso-obbligo-di-riciclato-nelle-bottiglie-in-pet/.
Come deve essere il contenuto di riciclato
Provenienza della raccolta
Il contenuto riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:
– sono stati raccolti all’interno dell’Unione oppure sono stati raccolti in un Paese terzo in conformità di norme
– sono stati riciclati in un impianto situato nell’Unione oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un Paese terzo cui si applicano determinate norme di tutela ambientale.
Impianti di riciclo
Inoltre il testo legislativo indica che il contenuto riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo che sono stati riciclati:
– in impianti situati nell’Unione che utilizzano tecnologie di riciclaggio che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del presente paragrafo; oppure
– in impianti situati in un Paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclaggio conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.
Con la dicitura “rifiuti di plastica post-consumo” si intendono quei rifiuti che sono di plastica e che sono generati a partire da prodotti di plastica forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso e immessi sul mercato di uno Stato membro o di un Paese terzo, nel corso di un’attività commerciale a pagamento o gratuita.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia di calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e raccolti all’interno dell’Ue. La metodologia di verifica può includere l’obbligo di effettuare audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti di contenuto riciclato nell’Unione e di imballaggi di plastica immessi sul mercato; così come possono esserci audit per valutare l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post- consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Ue.
Le deroghe
Non si applicano le previsioni di contenuto minimo di riciclato al confezionamento primario, agli imballaggi in plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi medico-diagnostici in vitro, all’imballaggio esterno, agli imballaggi in plastica compostabile, agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose, agli imballaggi di plastica sensibili al contatto con alimenti destinati esclusivamente ai lattanti/prima infanzia, agli imballaggi di forniture del confezionamento primario per la produzione di medicinali e per medicinali veterinari.
Inoltre, le deroghe interessano anche gli imballaggi in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al Re. 1935/2004.
Ancora, non vi è un obbligo di contenuto minimo di riciclato per qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5% del peso totale dell’intera unità di imballaggio.
La Commissione, entro il 1° gennaio 2028, può valutare la necessità di deroghe ulteriori rispetto a quelle su elencate e può derogare alle percentuali minime di contenuto riciclato per imballaggi in Pet o in plastica di cui alla lettera d) comma 1, articolo 7.
L’orizzonte che si prospetta è che l’obbligo di contenuto minimo di riciclato non resterà una previsione esclusiva degli imballaggi in plastica, infatti, entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina la situazione relativa all’uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e valuta se stabilire misure per aumentare l’uso del contenuto di riciclato anche in questi altri.
L’etichettatura dell’imballaggio riciclato
Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento imballaggi, dal 12 agosto 2028 l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono per facilitare la cernita da parte dei consumatori.
Si ricorda che in Italia dal 1° gennaio 2023 è già obbligatorio riportare l’etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi. La differenza è che quest’ultima può essere sostituita o integrata con Qr-code app e siti web, mentre l’etichetta armonizzata europea può prevedere in aggiunta un codice QR o altro tipo di supporto dati (comma 1), ma è composta da pittogrammi e deve essere di facile comprensione anche per persone con disabilità.
Per gli imballaggi in plastica con un contenuto minimo di riciclato, dal 12 agosto 2028, l’etichetta armonizzata deve contenere informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato.
L’etichetta armonizzata e il codice Qr sono apposti, stampati o incisi sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo; devono essere in una o più lingue comprensibili nello Stato membro in cui sono destinati.
Entro il 12 agosto 2026 la Commissione adotta gli atti di esecuzione per definire un’etichetta armonizzata.
Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un sistema Epr possono essere identificati attraverso un simbolo corrispondente in un codice Qr.
A titolo informativo, si segnala che anche nel Regolamento Ecodesign (2024/1781/Ue) e nel Regolamento prodotti da costruzione (2024/3110/Ue) è prevista una nuova etichettatura ambientale per i prodotti.
L’etichetta per i contenitori dei rifiuti di imballaggio
È poi prevista l’introduzione (entro il 12 agosto 2028) di una ulteriore etichetta armonizzata da stampare o incidere su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.
Come devono essere le asserzioni ambientali sugli imballaggi
Le asserzioni ambientali, di cui alla Direttiva 2005/29 (recentemente modificata dalla Direttiva Greenwashing [1]), possono essere formulate in relazione agli imballaggi solo se:
- le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili
- le asserzioni specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato da un operatore.
La conformità è dimostrabile attraverso la documentazione tecnica degli imballaggi di cui all’allegato VII e VII (dichiarazione di conformità).
La dichiarazione di conformità UE
Tutte le previsioni sulla riciclabilità, sul contenuto di riciclato, sull’etichettatura sono dimostrate attraverso la dichiarazione di conformità UE (articolo 39).
La dichiarazione di conformità UE è stilata dal fabbricante per ciascun imballaggio e contiene la dichiarazione di conformità dell’imballaggio alle prescrizioni del Regolamento imballaggi stesso, così come indicato nell’Allegato VIII.
Il calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio riciclati
Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati in un determinato anno civile (articolo 53).
Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di rifiuto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere computata come riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che non sono più qualificati come rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.
Il contenuto di riciclato negli appalti pubblici verdi
Per aumentare il mercato degli imballaggi ecosostenibili, la Commissione adotta ai sensi dell’articolo 63, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati, in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentano oltre il 30% del valore stimato dell’appalto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi oggetto dell’appalto.
Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 del Regolamento e quindi concernono anche l’obbligo di un contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica.
Si dà evidenza che, sebbene in Italia il Green public procurement sia diffuso e l’inserimento dei Criteri obbligatori minimi nelle gare pubbliche, un obbligo dal 2017, in Europa viceversa non vi è un obbligo imposto dall’alto. Ciascuno Stato ha delle previsioni differenti in materia di Gpp.
Tuttavia, le norme europee, in diversi settori stanno prevedendo obblighi legati allo svolgimento di appalti pubblici sempre più verdi. Tant’è che l’articolo 63 del Regolamento imballaggi ne è una prova concreta, ma non è l’unica.
Nel Regolamento Ecodesign è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici avranno l’obbligo di attribuire al contenuto riciclato dei prodotti in questione una ponderazione minima compresa tra il 20% e il 30%.
Così come nel Regolamento prodotti da costruzione (2024/3110/Ue) sono previsti gli appalti pubblici verdi, ossia quando gli appalti richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione, fra cui presumibilmente una quota di contenuto di riciclato.
[1] Sulla Direttiva Greenwashing si legga l’approfondimento a questo link https://www.remadeinitaly.it/pacchetto-direttive-green-claims/