Il Parlamento europeo, in data 27 novembre 2024, ha approvato in via definitiva la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
In particolare, il testo modifica il Regolamento 2019/1020/Ue e la Direttiva 2019/904/Ue.
L’obbiettivo primario della proposta di Regolamento è quello di ridurre i rifiuti da imballaggio e per attuare questa politica si richiede che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili, oltre a dover contenere una percentuale minima di materiale riciclato.
L’articolo 7 della proposta di Regolamento, così come approvata dal Parlamento Ue, prevede infatti che a partire dal 2030 vi sia un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, oltre a una modulazione dei contributi finanziari per i produttori che utilizzano materiale riciclato degli imballaggi.
In particolare, la parte in plastica dell’imballaggio immesso sul mercato dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per formato di imballaggio:
- 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con polietilene tereftalato (PET) come componente principale;
- 7,5 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
Ancora più ambiziosi gli obiettivi a partire dal 1° gennaio 2040. Infatti a partire da quella data la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per formato di imballaggio:
- 50 % per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso;
- 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal Pet
- 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 65% per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b.
Queste percentuali vanno dimostrate nelle informazioni tecniche relative agli imballaggi (comma 5).
Inoltre, entro il 1° gennaio 2027, i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cd. “Epr”) di cui all’articolo 40 della proposta di Regolamento in parola, saranno modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi e, se del caso, della percentuale di contenuto riciclato.
Per centrare gli obiettivi, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.
Assai rilevante, ai fine della certificazione, è poi l’articolo 11 della proposta di Regolamento, che regola l’etichettatura degli imballaggi. Si legge infatti che laddove l’imballaggio sia contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sulla quota di contenuto di riciclato, tale etichetta deve essere conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione e deve basarsi sulla metodologia di cui sopra.
L’etichetta può essere accompagnata da un codice QR o da un altro tipo di supporto dati digitale apposto sull’imballaggio, contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.
Quindi la certificazione di contenuto di riciclato assumerà sempre più un ruolo centrale per il settore degli imballaggi, in plastica ma non solo.
È stato poi introdotto nella versione di Regolamento approvata dal Parlamento Ue l’articolo 12 bis, rubricato “Forum sugli imballaggi”. Il “Forum sugli imballaggi” è un gruppo di esperti che riunisce rappresentanti degli Stati membri oltre a tutte le parti interessate dall’industria degli imballaggi, Pmi, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori.
E ancora, si trova l’articolo 34, paragrafo 4-bis che prevede che entro il 31 dicembre 2025 la Commissione debba elaborare una metodologia per certificare che i materiali etichettati e documentati come contenuto riciclato siano effettivamente prodotti da materiali recuperati e riciclati e non da materiali vergini.
Per ogni informazione sulla certificazione ReMade info@remade.it