Etichetta ambientale obbligatoria degli imballaggi: le indicazioni del Mite e del Conai invitano ad inserire anche le certificazioni volontarie

L’etichettatura obbligatoria degli imballaggi

A partire dal 1° gennaio 2023 sarà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

La legge 15/2022 (di conversione del cd. “Milleproroghe”) prevede che sino al 31 dicembre 2022 sia sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma che dal giorno seguente sia vigente l’etichettatura obbligatoria degli imballaggi.

Infatti, ai sensi dell’articolo 219, comma 5, Dlgs. 152/2006 tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/Ce della Commissione.

Oggetto dell’articolo 219, comma 5, Dlgs. 152/2006 è quindi l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/Ce, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Le Linee Guida del Mite

Sempre la legge 15/2022 ha previsto che il Mite dovesse adottare delle Linee guida relative all’etichettatura degli imballaggi e queste sono state proposte con schema di Decreto 16 marzo 2022 (dal 7 aprile al vaglio della Commissione europea).

Lo schema di Decreto del Mite disciplina le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs. 152/2006, finalizzate al corretto adempimento degli obblighi disposti appunto dall’articolo 219, comma 5, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’articolo 182-ter, comma 6, lett. b), Dlgs. 152/2006 per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Preliminarmente nel testo del Decreto del Mite si legge che questo è stato elaborato tenuto conto proprio delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge (viene ricordato che la proposta elaborata dal CONAI è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione).

Le  informazioni  in etichetta riguardano: o gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito; o gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito, mentre risultano esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” .

Nella tabella qui sotto riportata, elaborata nel Decreto del Mite, ben si riassumono le indicazioni obbligatorie e facoltative da inserire in etichetta dell’imballaggio.

INDICAZIONI SU MATERIALE DI COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE FINALE DELL’IMBALLAGGIO

 

Informazioni

Informazioni cogenti e facoltative

Campo di applicazione

Riferimenti

1

Codifica del materiale di composizione degli imballaggi

Cogente

Per tutti gli imballaggi

Decisione 97/129/CE

La Decisione istituisce un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio attraverso codici alfanumerici, riportati negli allegati specifici.

2

Materie plastiche – Simboli ed abbreviazioni – Polimeri di base e loro caratteristiche speciali

Facoltativa (ad eventuale

integrazione della Decisione 97/129/CE)

Per gli imballaggi in plastica

UNI EN ISO 1043-1

La norma conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione 129/97/Ce.

3

Materie plastiche prime- secondarie – Parte 1

Facoltativa (ad eventuale

integrazione della Decisione 97/129/CE)

Per gli imballaggi in plastica

UNI 10667-1

La norma indica che per i polimeri riciclati si inserisca la “R” prima della codifica del polimero.

4

Materie plastiche- Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche

 

 

Facoltativa (ad eventuale

integrazione della Decisione 97/129/CE)

 

Per gli imballaggi multistrato in plastica

UNI EN ISO 11469

I prodotti in plastica possono essere marcati conformità a questa norma, che prevede che la codifica del materiale inglobata tra i due simboli “>” e “<”. Qualora ci sia più di un polimero, si interpone il carattere “+”, o il carattere “–“in presenza di additivi e coadiuvanti.

5

Indicazioni per la raccolta differenziata al consumatore

 

Cogente

Per le componenti separabili manualmente degli imballaggi destinati al consumatore finale

 

Vademecum Etichetta per il cittadino

 

Il Vademecum suggerisce, al fine di veicolare una informazione chiara e completa, di apporre sull’imballaggio le seguenti informazioni:

FAMIGLIA DI MATERIALE
INDICAZIONI SULLA RACCOLTA

Oppure
INDICAZIONI SULLA RACCOLTA PER

FAMIGLIA DI MATERIALE

Con l’indicazione di verificare le disposizioni del proprio Comune

6

Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto- dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

 

Facoltativa

Per tutti gli imballaggi

UNI EN ISO 14020

Tra le asserzioni autodichiarate applicabili agli imballaggi, rientra il Ciclo di Mobius, utilizzato per comunicare la riciclabilità dell’imballaggio o il contenuto di materia prima seconda nella sua composizione. Anche la conformità ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità deve essere dichiarata in conformità a questa norma.

In particolare, ai sensi del Dlgs 152/2006 per gli imballaggi, rilevano l’asserzione di riciclabilità, compostabilità e riutilizzabilità.

 

7

Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

 

Facoltativa

 

Per tutti gli imballaggi che finiscono in raccolta differenziata (B2C)

 

UNI 11686 – Gestione dei rifiuti – Waste visual elements

 

Definisce un format di informazioni e codici colore per identificare la corretta raccolta differenziata del materiale di imballaggio.

 

 

Le Linea guida (e la tabella su riportata) presentano le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell’etichetta:

  • Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/Ce
  • Famiglia di materiale
  •  Informazioni sulla raccolta

Il Mite conferma che gli esempi non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano tutte le informazioni volontarie possibili.

Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’articolo 219 comma, 5.

Tra le informazioni volontarie possibili rientra certamente anche l’indicazione del contenuto di riciclato dell’imballaggio certificato Remade in Italy. Quindi trova conferma la possibilità di inserire la certificazione volontaria anche nell’ambito dell’etichettatura obbligatoria.

Nella Tabella qui sotto riportata, diffusa con le Linee guida del CONAI e confermata dal Mite, si trovano indicazioni specifiche su come posizionare le varie diciture in etichetta.

L’etichettatura volontaria degli imballaggi

Per quanto riguarda invece la etichettatura volontaria, il CONAI aveva pubblicato le Linee guida per l’etichettatura volontaria degli imballaggi che mirano a descrivere le principali etichettature ambientali volontarie previste per gli imballaggi, schematizzate per tipologia di etichettatura.

Si hanno quindi le etichette che forniscono informazioni per la raccolta differenziata, quelle che aderiscono allo schema volontario “Made Green in Italy”, le etichette ambientali di prodotto e le certificazioni ambientali vere e proprie.

Le principali certificazioni ambientali riguardano la certificazione di compostabilità, il contenuto di materiale riciclato (e per tutti i tipi di materiale di imballaggio è espressamente prevista Remade in Italy) e l’attestazione della corretta gestione forestale.

Le certificazioni di prodotto sono rilasciate da organismi di parte terza accreditati. L’accreditamento di tali organismi si sostanzia in una procedura di attestazione circa la loro indipendenza, imparzialità, da parte dell’Ente unico Nazionale di accreditamento (ACCREDIA).