Etichettatura ambientale degli imballaggi: obbligo sospeso

L’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi ha determinato dubbi interpretativi di cui si è fatto carico CONAI, con la pubblicazione delle Linee Guida.

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 (di recepimento del Pacchetto Economia circolare e di modifica del Codice ambientale, Dlgs. 152/2006) rende l’etichettatura ambientale degli imballaggi obbligatoria, modificando l’articolo 219, c. 5 del Codice ambientale.

L’articolo 219, comma 5, primo periodo, Codice ambientale obbliga a che gli imballaggi siano etichettati secondo le norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, oltre che per fornire corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi.

L’etichetta può riportare anche l’informazione riguardante il possesso della certificazione ReMade in Italy sul prodotto, relativamente al contenuto di materia prima seconda contenuta.

L’applicazione del presente periodo è però sospesa sino al 31 dicembre 2021 (ad opera del Decreto “Milleproroghe”, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).

Non è invece interessato dal “Milleproroghe” il secondo periodo, comma 5, dell’articolo 219, Dlgs 152/2006: i produttori continuano quindi ad essere obbligati ad indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/129/Ce della Commissione.

L’obbligo di etichettatura ha determinato la necessità di dare delle indicazioni sul tema utili alle imprese, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell’obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all’obbligo.

Le Linea Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi sono il frutto di una consultazione pubblica molto partecipata, che si è chiusa il 30 novembre, con centinaia di segnalazioni e richieste di supporto tramite il sito e la mail epack@conai.org – e del coinvolgimento di alcuni dei principali attori della filiera come l’Istituto Italiano Imballaggio, Confindustria, UNI, Federdistribuzione.

Obiettivo del documento è proporre una interpretazione della norma condivisa e univoca da sottoporre alle Istituzioni sull’argomento.

Rimandando al documento completo, si segnalano alcune delle più importanti conclusioni di CONAI:

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/Ce.
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/Ce, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

CONAI ha messo a disposizione anche uno strumento pratico con l’obiettivo di guidare passo passo le aziende ad adottare un sistema di etichettatura corretto, omogeneo, conforme ai requisiti di legge, e che riesca a dare informazioni e indicazioni utili ai consumatori finali: e-tichetta. Si basa sulle Linee Guida CONAI per l’etichettatura ambientale degli imballaggi ed è disponibile da www.conai.org oppure direttamente al sito e-tichetta.conai.org