Il PNRR e gli obiettivi di riciclo (meccanico e chimico)

Il 5 maggio 2021 il Governo ha pubblicato il testo finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso alla Commissione europea. Nel PNRR il pilastro della transizione verde prende i natali dall’European Green Deal e dall’obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

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Il regolamento del Next GenerationEu prevede poi che un minimo del 37% della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente. 

La Missione 2 del PNRR italiano, intitolata “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”, consiste in 4 componenti: 

C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile
C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 
C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

Il Piano d’azione dell’Ue per l’Economia circolare introduce misure mirate in alcuni settori a forte valore aggiunto, con target di riciclo specifici: tra i quali RAEE, carta e cartone, plastica e tessile. In tal senso, particolarmente interessante è lo sviluppo di tecnologie avanzate di riciclo meccanico e chimico delle plastiche, rivolto anche al “marine litter”. L’Italia ad oggi è ancora lontana dal raggiungimento di questi target, ad esempio più del 50% dei rifiuti plastici viene raccolto come rifiuti plastica misti e quindi non recuperato ma utilizzato per il recupero energetico o inviato in discarica. 

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In questo contesto, la misura del PNRR italiano intende potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo contribuendo al raggiungimento dei seguenti target di: 
– 55 % di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
– 85% di riciclo nell’industria della carta e del cartone
– 65 % di riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”)
– 100 % recupero nel settore tessile tramite “Textile Hubs”. 
A sostegno delle misure e per il raggiungimento degli obiettivi verrà sviluppato un sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale (con l’uso di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale).

 

Un approfondimento sul riciclo chimico della plastica

In Italia i rifiuti in plastica vengono avviati a riciclaggio meccanico (32%), incenerimento (43%) o in discarica (25%).

I rifiuti plastici che non possono essere avviati al riciclo meccanico perché composti da polimeri non selezionabili appartenenti alle frazioni “miste” o perché sono stati oggetto di contaminazione, sono termovalorizzati come combustibile nei cementifici o nella produzione di energia, inceneriti, oppure, quando non siano disponibili tali impianti, finiscono in discarica.

In questo panorama si inserisce il riciclaggio chimico (o cd. “feedstock recycling”) che interessa proprio la frazione di plastica mista e che comprende processi come la gassificazione, la pirolisi, la solvolisi e la depolimerizzazione, che scompongono i rifiuti di plastica in sostanze chimiche di base, inclusi i monomeri per la produzione di plastiche.

Di fatto con questo metodo di riciclaggio si può diminuire considerevolmente la percentuale di rifiuti in plastica che vengono inceneriti o mandati in discarica.

Si ricorda che la Iso 15270:2008, “Plastics – Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste”( recupero e del riciclaggio di materie plastiche) identifica le differenti opzioni per il recupero di rifiuti plastici da fonti pre e post-consumo: in particolare questo recupero viene suddiviso in recupero di materiali, tra cui il riciclaggio meccanico, chimico e biologico o organico, e in recupero energetico.

Nel Codice ambientale italiano (Dlgs. 152/2006), ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u) per riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Ma vi è di più, il Dlgs 116/2020 di recepimento italiano della Direttiva rifiuti ha introdotto all’articolo 183, comma 1, la lettera t-bis) con la nuova definizione di “recupero di materia”. Questo comprende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento (..). Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

La disciplina sul recupero di materia è regolata dal Dm 5 febbraio 1998, ed in particolare all’allegato 1, punto 6, sono elencate le differenti tipologie di plastica e la relativa attività di recupero ammessa. Per i rifiuti in plastica provenienti da raccolta differenziata l’attività di recupero è la messa in riserva e i prodotti ottenuti devono essere conformi alla norma Uni 10667.

Una differente via per il riciclo delle plastiche miste è quella allo studio del Ministero della transizione ecologica attraverso la futura emanazione di un “End of waste” dedicato, che ammetta anche il riciclaggio chimico come recupero di materia delle plastiche miste.

Nel Report 18/2020 dell’Agenzia europea per l’ambiente (pubblicato il 28 gennaio 2021) viene riconosciuta la potenzialità del riciclaggio chimico nel togliere parte dei rifiuti in plastica dall’incenerimento e dalla discarica, ma viene anche chiaramente espressa la necessità di approfondire la conoscenza dell’intero life cycle impact che il riciclaggio chimico può avere sull’ambiente. La posizione dell’Aea sembra quella di studiare meglio gli impatti sull’ambiente e sul clima di questo metodo di riciclaggio prima di vederne solo i benefici.

In Inghilterra, nel documento di approvazione della cd. Plastic packaging tax, vi è un chiaro riferimento al riciclaggio chimico laddove si dice che tutti i prodotti di imballaggio, di origine inglese o esteri importati in UK, che abbiano un contenuto di plastica riciclata superiore al 30% del peso totale sono esonerati dalla nuova tassa.

E che per plastica riciclata ai fini della normativa inglese in questione si intende quella plastica che deriva da riciclaggio sia meccanico che chimico.