Raccolta sentenze su CAM e certificazioni

Pubblichiamo una raccolta delle principali pronunce della Giustizia amministrativa sull’applicabilità dei CAM e l’ammissibilità delle certificazioni ambientali.
Perché…il GPP è obbligatorio! Ed è opportuno scegliere la certificazione giusta.

Consiglio di Stato 21 aprile 2023, n.4089: i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE (come l’Inghilterra) non conserva validità al fine di partecipare a gare o comunque di ottenere simili punteggi premiali. Quindi le certificazioni inglesi accreditate da enti inglesi non sono considerate equivalenti in gare italiane.


Consiglio di Stato Sentenza 20 marzo 2023, n. 2799: il mancato inserimento dei Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara sin dalla sua indizione costituisce un obbligo per la Stazione appaltante, il cui mancato assolvimento determina l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.


Consiglio di Stato 16 gennaio 2023, n. 502: in caso di avvalimento, l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità.


Tar Lazio 16 gennaio 2023, n.727: la normativa di riferimento specificamente concernente i criteri ambientali minimi colloca i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni ministeriali in una fase successiva a quella di affidamento e, in particolare, nella fase di esecuzione contrattuale.


 Sentenza Consiglio di Stato 10 novembre 2022, n. 9879
Il recepimento nella legge di gara dell’obbligo dei CAM ex articolo 34 Dlgs. 50/2016 deve essere considerato sotto il profilo sostanziale, piuttosto che sotto il profilo formale del loro richiamo.
E infatti se  i CAM relativi all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico previsti nel decreto ministeriale sono stati riprodotti nei criteri di valutazione delle offerte, riflettono una mera carenza formale del bando che non refluisce in vizio di legittimità.


Sentenza Consiglio di Stato 14 ottobre 2022, n. 8773
I CAM non costituiscono un mero impegno programmatico ma costituiscono dei veri e propri obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del Dlgs. 50/2016, in tema di criteri ambientali minimi non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara.


Tar Trentino Alto Adige, sentenza 17 maggio 2022, n. 97
È illegittima la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2089 del 3 dicembre 2021 recante “Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi”.
La deliberazione risulta parzialmente illegittima laddove si riferisce all’introduzione di Criteri ambientali minimi “provinciali” che attengono all’affidamento a seguito di procedure di gara indette dagli Enti pubblici trentini, dagli Enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini.
Per gli affidamenti valgono i CAM nazionali; la competenza in materia ambientale è infatti statale.
Ciò, ovviamente, non significa che alla Provincia sia impedito di utilizzare, come in effetti ha ritenuto di fare con riferimento agli eventi da essa stessa organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati, i contenuti dei CAM da essa adottati quali misure tecniche ambientali in ambiti diversi dagli affidamenti.


Sentenza Consiglio di Stato 26 aprile 2022, n. 3197
Necessità di produzione della documentazione relativa al rispetto dei CAM già in fase di gara.
L’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione è espressamente stabilita dalla legge (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 febbraio 2021, n. 972) e nella fattispecie de qua tale obbligo è stato effettivamente osservato, nella lex specialis di gara posto che i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito delle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico.
La circostanza che la suddetta documentazione dovesse essere prodotta già in sede di offerta è pertanto dimostrata proprio dall’inclusione della stessa nelle specifiche tecniche e dal concreto riferimento nella parte relativa alla “verifica” all'”offerente”, laddove, se la suddetta documentazione avesse dovuto essere prodotta solo in sede di esecuzione del contratto, si sarebbe fatto riferimento all’aggiudicatario.


Sentenza Consiglio di Stato  21 gennaio 2022, n. 397
Il Tar,  dopo aver esposto le ragioni che militano nel senso della vincolatività, già in sede di presentazione dell’offerta, dei CAM definiti dal Dm. 11 ottobre 2017, ha dato atto della difformità del progetto presentato dall’ aggiudicatario rispetto ai suddetti criteri, con particolare riguardo alla quantità minima di materia plastica riciclata nei materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori, e del tentativo da quello posto in essere, a seguito dei rilievi formulati sul punto dalla stazione appaltante, di giustificare la minore percentuale di plastica riciclata indicata con un doppio errore di carattere materiale.
Nell’indicare quale fosse l’esatta percentuale di materia plastica riciclata presente in offerta, S. ha erroneamente scritto “16%” in luogo di “34,76%” perché, nel conteggio, sono stati erroneamente considerati solo i materiali plastici riciclati presenti nei rivestimenti PVC delle pareti e dei pavimenti, e non in tutti i componenti in plastica utilizzati nel progetto. Si è omesso, in particolare, di considerare la percentuale presente nelle condotte e nelle tubazioni di scarico previste in progetto ed è stata considerata una percentuale insufficiente (10% in luogo di 30%) per quanto riguarda la quota di materiale riciclato dei rivestimenti in PVC.
In conclusione anche sulla base della lex specialis, il rispetto (e la verifica) dei “criteri ambientali minimi” si colloca nella fase (progettuale-esecutiva) successiva all’affidamento.


Sentenza Consiglio di Stato 22 ottobre 2021, n. 7093
L’articolo 34, Dlgs. 50/2016 – espressione della libertà dell’ordinamento nazionale di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più opportuni per raggiungere i risultati prefissati – ha stabilito che le stazioni appaltanti. nell’acquisto di beni, lavori e servizi rientranti nelle categorie individuate dal Pan GPP, sono obbligate ad inserire nei bandi – a prescindere dal valore dell’importo – le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate dai CAM.
Situazione diversa dall’affidamento in house, la cui procedura sconta il diverso e peculiare criterio applicativo contenuto nell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti.


Tar Emilia Romagna, Sentenza 25 marzo 2021, n. 305
È legittima la lex specialis di gara che stabilisce che il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per un appalto “verde” della P.a. può essere verificato dopo l’aggiudicazione, in fase di esecuzione dell’appalto.
E’ consolidato l’orientamento della Giurisprudenza amministrativa che legittima la presentazione della documentazione relativa al rispetto dei CAM in una fase successiva all’aggiudicazione. La pubblica Amministrazione appaltante è tenuta a svolgere i necessari controlli nella fase preparatoria dell’esecuzione del contratto assicurando il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali in quella fase.


Sentenza Consiglio di Stato 4 marzo 2021, n. 1863
In base all’articolo 68 Dlgs. 50/2016 l’offerente può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restando che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza
La possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione.


Consiglio di Stato, Sentenza 3 febbraio 2021, n. 972
Nell’affidare il servizio energetico per gli edifici l’Amministrazione pubblica deve stendere il bando di gara rispettando le disposizioni contenute nei criteri ambientali minimi previsti.
I CAM, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.


Tar Firenze, 20 febbraio 2020 n. 225
L’art. 8 del capitolato tecnico prescrive che “i concorrenti dovranno presentare, nell’offerta tecnica, la documentazione attestante la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni in materia di criteri ambientali minimi”. [rif. art. 34 Dlgs. n. 50/2016]
Vengono richiamati quali documenti probatori una serie di rapporti di prova, dichiarazioni, certificazioni, la cui mancanza, in sede di presentazione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, costituisce causa di esclusione dalla gara, trattandosi di elementi strettamente inerenti al contenuto dell’offerta tecnica.


Consiglio di Stato 9 aprile 2019, n. 2344
Le caratteristiche ambientali “obbligatorie” devono sussistere, in quanto “minimi obbligatori”, e devono essere puntualmente documentate. L’omessa produzione delle certificazioni necessarie comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa lacunosa.


Consiglio di Stato, 4 aprile 2019
Visto che  i criteri ambientali minimi sono obbligatori, la società che non rispetta le prescrizioni di gara (carenza nei mezzi di prova delle specifiche tecniche obbligatorie) va esclusa dalla gara.


Consiglio di Stato, 14 marzo 2019
I mezzi di prova vanno presentati se richiesti e quindi  servono le prove di laboratorio e non basta una dichiarazione. Infatti anche  secondo i chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente, circa la possibilità di presentare una semplice dichiarazione anziché le prove di laboratorio indicate al paragrafo 3.2.1 del CAM arredi, sono “inidonei a modificare la disciplina del Dm. che per le sostanze pericolose di cui al punto 3.2.1 impone l’esibizione di certificati e dei rapporti di prova”.


TAR Veneto, 18 marzo 2019, n. 329
L’obbligo di rispettare i CAM deriva direttamente dall’art. 34, norma imperativa e cogente, che opera indipendentemente dall’espressa previsione negli atti di gara.
Gli operatori economici sono obbligati ad offrire prodotti rispondenti ai CAM, anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis.


Sentenza Consiglio di Stato, 11 marzo 2019 n. 1635
Il possesso di certificazione ISO 14001 attiene all’organizzazione aziendale e non al prodotto ed alle sue specifiche caratteristiche, pertanto deve essere posseduto dalla partecipante al bando di gara, essendo insufficiente che lo abbia la società controllante.


TAR Veneto, 20 febbraio 2019
Gli operatori economici sono obbligati ex lege ad offrire prodotti rispondenti ai CAM, anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis.


TAR Toscana 27 novembre 2018, n. 1531
L’applicazione dei CAM nella documentazione di gara è dovuta solo se l’oggetto dell’affidamento è espressamente menzionato nelle categorie di operazioni economiche incluse nel “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» di cui al d.m. 11 aprile 2008”, ovvero i CAM redatti dal Ministero dell’Ambiente e in vigore.


Tar Lazio 27 luglio 2018, n. 8511
I certificati attestanti che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità possono provenire esclusivamente da “organismi indipendenti” i quali “fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009….”.
Non è certamente riconducibile alla categoria dei “certificati” idonei la dichiarazione sottoscritta da un professionista privato che si limiti ad affermare una (presunta) conformità dell’azienda.


Consiglio di Stato, n. 3589, 11 giugno 2018 
La certificazione ISO 9001, permette una riduzione del 50% dell’importo della garanzia, la registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (Emas), permette una riduzione del 30%;- certificazione ambientale ISO 14001, permette una riduzione del 20%. L’articolo 93 Dlgs 50/2016 non permette il cumulo della riduzione del 50% per la certificazione ISO 9001 con il 20% previsto per il possesso della certificazione ISO 14001 e pertanto è legittima l’esclusione del concorrente che se ne avvale.


Tar Toscana 14 maggio 2018, n. 645
L’art. 34 impone alle Stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con Dm. del Ministro dell’ambiente.


Tar Lombardia, 12 febbraio 2018, n. 403
Il bando in oggetto è stato redatto includendo i CAM previsti dal CAM “Ristorazione”, prevedendo una percentuale di prodotti “a basso impatto ambientale”, con certificazione DOP/IGP/STG. il Tribunale ha annullato il bando  per irragionevolezza ed impossibilità della prestazione richiesta, con possibile conseguente alterazione della concorrenza.


Sentenza Tar Lazio, 25 gennaio 2018, n. 31
Il bando di gara che pone come requisito di ammissione a pena di esclusione dei candidati, il possesso, congiunto e non alternativo, delle certificazioni di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS, va annullato.


Consiglio di Stato, 6 settembre 2017, n. 4221:
Il possesso della certificazione di qualità ISO 14001  non è un mero “obbligo dichiarativo” quanto piuttosto essenziale presupposto per il corretto svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, del rapporto contrattuale.