Tassa sulla plastica. Esclusione per il contenuto di riciclato certificato ReMade in Italy

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), all’Articolo 1, commi da 634 a 658, prevede un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (“Macsi”), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati anche parzialmente, in plastica. L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei Macsi nel territorio nazionale.

Soggetto obbligato è il fabbricante, l’acquirente (il soggetto che acquista i Macsi nell’esercizio dell’attività economica, per i Macsi provenienti da altri Paesi Ue oppure il cedente se i Macsi sono acquistati dal consumatore privato) e l’importatore.

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce Macsi utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri Macsi sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

L’obbligo scatta a maggio 2020 (termine entro il quale l’Agenzia delle Dogane dovrà emanare le disposizioni attuative).
Sono previste importanti sanzioni (sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500).

L’imposta non è dovuta sulla materia plastica contenuta nei Macsi che provenga da processi di riciclo.

ReMade in Italy è strumento idoneo alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei Macsi.

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info@remadeinitaly.it