Monitoraggio gare GPP

Il TAR Toscana censura l’autodichiarazione

Il Tribunale amministrativo ha annullato l’aggiudicazione di una gara del Comune di Firenze a favore di un’impresa che nell’offerta non ha dimostrato di applicare i criteri ambientali minimi contenuti nel CAM Illuminazione (emanato con Dm. Ministero Ambiente 27 dicembre 2017, in GU n. 98 del 28 aprile 2018).
Ad essere viziata non è la gara, per la fornitura di prodotti per illuminazione pubblica, conforme all’articolo 34 del Dlgs. 50/2016, quanto la condotta della Stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui CAM, basando la propria determinazione sull’autocertificazione prodotta.
Nello specifico, la Corte (con la sentenza n. 645 del 14 maggio 2018) rileva che l’impresa aggiudicataria aveva provato la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti, per la fornitura di apparecchi di illuminazione a sorgente LED, con autodichiarazione proveniente dal proprio laboratorio e non secondo quanto richiesto nel Capitolato di gara che (applicando correttamente il CAM di riferimento), nelle specifico esigeva che le dichiarazioni, la documentazione tecnica o la relazione di prova provenissero da un organismo riconosciuto, accreditato e terzo rispetto al concorrente.
 


FOCUS AUTODICHIARAZIONI

Gli schemi di certificazione accreditati e le “autodichiarazioni ex 14021”

Certificazione accreditata o “autodichiarazione”? Pur aumentando le “gare GPP”, conformi ai CAM del MinAmbiente, restano alcune “ombre” legate al diverso valore dei mezzi di verifica. Le Aziende pertanto devono fare attenzione nello scegliere lo strumento più efficace (e valido) per promuovere il proprio prodotto con contenuto di riciclato nelle gare pubbliche.

Le norme per l’ammissibilità delle certificazioni ambientali nell’ambito delle gare GPP sono fissate dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016), in particolare all’articolo 82, che richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo “accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Come noto, l’accreditamento è sempre e solo “schema specifico“: deve esserci sempre uno schema di certificazione accreditato (da Accredia o Ente analogo), in base al quale l’Ente di certificazione si è accreditato, ovvero ha chiesto e ottenuto l’abilitazione a rilasciare le certificazioni.
Solo a queste condizioni la certificazione svolge il (fondamentale!) ruolo di presunzione di conformità (=in sede di gara l’Ente appaltante assume il certificato rilasciato come prova della conformità ai requisiti richiesti, senza dover effettuare altre verifiche).

E’ per questi motivi che le auto-dichiarazioni sul contenuto di riciclato, seppur asseverate da Ente di certificazione, non possano essere considerate come mezzo di presunzione di conformità dalla Stazione appaltante, perché l’autodichiarazione non è (e non potrebbe essere) uno schema di certificazione sotto accreditamento, con tutte le garanzie che ne discendono.

Ricordiamo infatti che per essere presente il requisito della “terzietà” è necessario che la certificazione sia rilasciata da organismo diverso da quello che ha elaborato le norme (i Disciplinari) sulle quali la certificazione si basa. 

 

[icon name=”handshake-o” class=”” unprefixed_class=””] Cosa significa accreditamento di uno schema di certificazione

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