Criteri di vaglio tecnico Tassonomia UE: il riciclato definisce la sostenibilità delle produzioni

I nuovi criteri di vaglio tecnico per la Tassonomia UE

 Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il Regolamento delegato 27 giugno 2023, n. 2023/2486/Ue che integra il Reg. UE 2020/852 (cd. Tassonomia UE) fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività contribuisca in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

 Il nuovo Regolamento è in vigore dall’11 dicembre 2023 ma le disposizioni contenute si applicano dal 1° gennaio 2024.

Nel considerando 12 del Regolamento 2023/2486 si esplicita immediatamente che affinché un’attività di fabbricazione possa contribuire alla transizione verso un’economia circolare, i criteri di vaglio tecnico devono imporre, ove possibile, l’uso di materiali riciclati per la fabbricazione del prodotto stesso.

L’allegato II al regolamento in parola elenca proprio i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività contribuisca in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

L’allegato è suddiviso per tipologia di attività, all’interno delle quali viene indicata l’importanza del riciclo per ciascuna categoria, quale criterio per poter classificare l’attività in linea con le regole della Tassonomia europea.

Per le attività manifatturiere, ed in particolare per la fabbricazione di imballaggi in plastica si deve far uso di materie prime circolari, ossia almeno il 35% dell’imballaggio deve essere costituito di materiale riciclato post-consumo (sino al 2028); dal 2028 almeno il 65% dell’imballaggio dovrà essere costituito di materiale riciclato post-consumo.

Per le attività di edilizia ed in particolare per la costruzione di nuovi edifici si chiede che almeno il 90% dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti  sia riciclato o preparato per il riutilizzo. Per l’attività di ristrutturazione di edifici esistenti si chiede che almeno il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti  sia riciclato o preparato per il riutilizzo.

Per l’attività di demolizione di edifici, strade,  ferrovie, ponti, gallerie, impianti vari almeno il 90% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi  prodotti in cantiere deve essere riciclato o preparato per il riutilizzo.

Per l’attività di manutenzione di strade e autostrade, se i principali elementi stradali sono demoliti o rimossi, il 100% dei rifiuti non pericolosi generati in loco deve essere riciclato o preparato per il riutilizzo.

 

Il Regolamento sulla tassonomia UE

L’articolo 3 del Regolamento UE 2020/852 (cd. Regolamento sulla Tassonomia UE) prevede che un’attività è definita ecosostenibile se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale e se non arreca un danno significativo a nessun obiettivo ambientale (cd. Do no significant harm).

Ai fini del suddetto regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

a)  la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b)  l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c)  l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d)  la transizione verso un’economia circolare;
e)  la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f)  la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L’articolo 17 del Regolamento i considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, un’attività economica arreca un danno significativo:

a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:
i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
d)  all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
i)  l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
ii)  l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
iii)  lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:
i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

Dalla lettura della norma europea si evince quindi che un’attività per non arrecare danno significativo all’obiettivo di economia circolare (d) deve ottimizzare l’utilizzo dei materiali, in particolare le materie prime e quindi prevedere l’impiego di materiali riciclati, nonché considerare la riciclabilità dei prodotti.

Inoltre, l’impiego di materia riciclata comporta una riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, contribuendo così anche al soddisfacimento dell’obiettivo e).

Inoltre, fra i requisiti dei criteri di vaglio tecnico (che individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale) questi devono far riferimento ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’UE.

Si segnala che il Regolamento 2021/2139/UE  ha integrato i criteri per determinare le attività economiche che contribuiscono a mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano danno significativo ad obiettivi ambientali e che il Regolamento 2021/2178/UE ha integrato il Regolamento “madre” sulla tassonomia precisando il contenuto delle informazioni che le imprese devono presentare sulle attività ecosostenibili.