Con i nuovi CAM finalmente chiarezza sui mezzi di prova sul contenuto di riciclato.

Fuori le certificazioni che non sono sotto accreditamento e le autodichiarazioni ex 14021.

I nuovi CAM edilizia, arredo per interni e gestione dei rifiuti (tutti Dm. 23/6/2022) fanno finalmente chiarezza sui mezzi di prova e le certificazioni ammissibili per la prova del contenuto di riciclato di materiali, prodotti e imballaggi, dissipando (si spera) i dubbi che negli ultimi anni si sono ammassati.

Una premessa fondamentale: le norme per l’ammissibilità delle certificazioni ambientali nell’ambito delle gare GPP sono fissate dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016): tra queste, l’articolo 82 richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo “accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Ricostruiamo in questa sede i passaggi fondamentali all’interno del CAM Edilizia, segnalando che pari tenore lo ritroviamo negli altri CAM, così come lo troveremo nei prossimi CAM che saranno pubblicati.

Le caratteristiche formali che le certificazioni sul contenuto di riciclato devono possedere sono espressamente previste nelle seguenti parti del CAM EDILIZIA:

  1. Punto 1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova. Contiene le previsioni di carattere generale sui mezzi di prova, valide, applicabili e sovraordinate rispetto a tutte le altre parti del documento
  2. Punto 2.2.1 Relazione CAM. Descrive il contenuto della Relazione CAM che ogni aggiudicatario deve presentare per descrivere e, giustificare e provare il rispetto di ogni criterio ambientale richiesto come obbligatorio. Per quanto riguarda i criteri sul contenuto di riciclato, sono riportati i mezzi di prova che l’aggiudicatario deve presentare rispetto a ciascun materiale, prodotto o imballaggio.
  3. Mezzi di verifica riportati per ciascun criterio ambientale rispetto al contenuto di riciclato. Qui si fa riferimento a quanto riportato al punto 2.2.1 Relazione CAM

Partiamo dalla Relazione CAM (punto 2.2.1), che rispetto al precedente CAM EDILIZIA costituisce una novità.

I mezzi di prova per il contenuto di riciclato che devono essere riportati nella Relazione CAM sono qui tassativamente elencati:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD o EPDItaly, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione “ReMade in Italy” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.”

Per quanto riguarda il punto 5) bisogna fare chiarezza: qui si fa evidentemente riferimento a future certificazioni che dovessero nel tempo essere costituite e poste sul mercato, oppure a certificazioni non conosciute nel momento in cui il CAM è stato scritto. Tali certificazioni dovranno però rientrare nell’ambito dell’accreditamento. Si fa presente infatti che i requisiti formali delle certificazioni sono riportati a livello generale nel punto 1.3.4 del CAM EDILIZIA (Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova), dove “Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.”

Quindi, tutte le certificazioni sul contenuto di riciclato devono essere sotto accreditamento. Sono escluse certificazioni escluse dall’ambito dell’accreditamento, tra le quali possono rientrare ad esempio, protocolli emanati da Organismi di certificazione ma che sono al di fuori dell’ambito dell’accreditamento. Per essere chiari, il certificato deve riportare il logo di ACCREDIA (o di Ente analogo di altro Stato rientrante in ambito EA).

Fuori le autodichiarazioni 14021. Tra le certificazioni ammissibili per la prova del contenuto di riciclato non sono più comprese (come invece accadeva prima) le autodichiarazioni ex ISO 14021.

Come noto, infatti, tali autodichiarazioni non rientrano nell’ambito delle certificazioni sotto accreditamento (e non sono accreditabili).

Per togliere ogni dubbio, il CAM EDILIZIA al punto 2.2.1 (Relazione CAM) così dispone: “Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.”

In altre parole, le autodichiarazioni emesse entro il 4 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del CAM EDILIZIA) saranno valide fino alla loro scadenza, dopo di che non potranno essere più utilizzate come mezzo di prova per il contenuto di riciclato in sede di gara.

Quindi, dal 4 dicembre 2023 le autodichiarazioni ex 14021 saranno definitivamente fuori dall’ambito degli appalti pubblici.